Skip to content
Home » Articoli » Obbligo Di Mantenimento Dei Figli Maggiorenni

Obbligo Di Mantenimento Dei Figli Maggiorenni

L’avv. Ruo ha commentato sulla rivista di approfondimenti giuridici del sole 24 ore NTplus la recente sentenza della Corte di Cassazione del 14.08.2020 n. 17183/2020 che ha segnato un giro di boa per quel che concerne l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni. Come noto, giurisprudenza consolidata stabilisce che il figlio ha diritto ad esser mantenuto dai propri genitori sino a quando non è indipendente economicamente non per sua colpa. In altre parole, se il figlio maggiorenne rientra per sua colpa nella categoria “né-né” (né studia né lavora), non attivandosi in maniera concreta e ragionevole per la ricerca di un lavoro e/o non studiando con profitto, non ha diritto al mantenimento dei genitori.

 Questa situazione assume particolare rilevanza nel caso di assegni di mantenimento versati da un genitore non convivente con il figlio (sia nel caso di separazione e divorzio, sia nel caso di figli di coppie non coniugate) all’altro genitore convivente o al figlio direttamente. Sino alla pronuncia della Cassazione 17183/2020 si riteneva che fosse onere del genitore obbligato al pagamento del mantenimento provare che il figlio maggiorenne non ne avesse più diritto.

La Cassazione è intervenuta invertendo l’onere probatorio stabilendo che grava sul figlio provare di avere ancora diritto al mantenimento, seppur aiutato da una presunzione semplice a suo favore che però diminuisce progressivamente mano a mano che passa il tempo. Nei fatti questo vuol dire che se un figlio ha appena raggiunto la maggiore età, la prova che dovrà fornire per dimostrare che ha ancora diritto al mantenimento sarà relativamente semplice (ad esempio l’iscrizione all’università e gli esami effettuati); se il figlio ha già compiuto la maggiore età da tempo, la prova che dovrà esibire sarà più gravosa (ad esempio provare che ha in concreto cercato un lavoro al quale può concretamente ambire oppure che a uno stadio in cui non è ancora possibile la piena indipendenza economica – ad es. uno stage).

È comunque necessario riportare anche due recenti decisioni della Corte di Cassazione successive a quella in commento che parrebbero andare in direzione opposta all’arresto di cui sopra: l’ordinanza 19077/20 con cui è stato riconosciuto il diritto di una figlia ventisettenne che non aveva raggiunto la piena indipendenza economica a conservare il suo pregresso tenore di vita; l’ordinanza 21752/20 con la quale è stato ribadito che onere di dimostrare la perdita del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sia a carico del genitore obbligato a versarlo.

Per leggere l’articolo completo clicca qui.