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La modifica dell’assegno divorzile

Dinnanzi alla crisi economica che stiamo vivendo a causa delle misure di contenimento del Covid-19, molte persone si stanno chiedendo se sia possibile o meno la modifica dell’assegno divorzile. Il legislatore ha preso in considerazione il caso in cui le condizioni sulla base delle quali fu stabilito l’assegno divorzile mutino e, pertanto, si debba procedere alla modifica dello stesso; ma procediamo per gradi.

Cos’è l’assegno divorzile?

L’assegno divorzile può essere stabilito o in un provvedimento del Tribunale (divorzio giudiziale e congiunto), o dalle parti tramite un accordo stragiudiziale (negoziazione assistita). Il riferimento normativo dell’assegno divorzile è l’art. 5, comma 6, della l. 898/1979 (c.d. legge divorzile) che stabilisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Dall’assegno divorzile devono esser distinti:

  1. L’assegno di mantenimento dei figli (in alcuni casi anche maggiorenni) cui è obbligato il genitore non convivente prevalentemente con loro.

Questo contributo al mantenimento è previsto dall’art. 337 ter c.c. che stabilisce che ogni genitore debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale ai suoi redditi. L’assegno di mantenimento prevede di norma una somma fissa mensile per il mantenimento ordinario della prole, e il rimborso di una percentuale delle spese straordinarie sostenute dall’altro genitore in favore del/i figlio/i.

  • L’assegno di mantenimento del proprio coniuge da cui ci si è legalmente separati.

Questa somma è prevista come mantenimento a favore del coniuge più debole economicamente nel caso in cui la separazione non sia a lui/lei addebitabile. Tale somma ha una funzione assistenziale ed ha come scopo quello di garantire al coniuge più debole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale (art. 156c.c.).

Relativamente alla natura dell’assegno divorzile è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 18287/2018) che ha stabilito che ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e, pertanto, non può essere escluso se l’ex coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente ma debbono essere considerati anche altri parametri come, ad esempio, la comparazione delle condizioni economiche dei coniugi, la durata del matrimonio, l’età del coniuge che richiede il versamento dell’assegno, le sue effettive possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, ecc.

Quando si può chiedere modifica dell’assegno divorzile?

L’entità dell’assegno divorzile è stabilita sulla base della situazione in cui gli ex coniugi si trovano a vivere al momento della decisione. Pertanto, tale assegno rimane invariato sino a quando quella situazione non muta e non cambiano le circostanze di fatto che lo avevano determinato (rebus sic stantibus). Se tali condizioni si modificano, l’art. 9 della legge divorzile prevede si possa modificare l’assegno divorzile, sino a eliminarlo.

Quindi, nel caso in cui, ad esempio, l’ex coniuge che riceve l’assegno di mantenimento abbia un miglioramento della sua situazione reddituale, dovuto ad un aumento delle sue entrate (stipendio o rendite) oppure al fatto che ha trovato un’occupazione remunerata che non aveva ai tempi del divorzio, o abbia ereditato beni tali da modificare il suo assetto patrimoniale, è possibile che l’ex coniuge che versa l’assegno divorzile ottenga una riduzione o che l’assegno divorzile sia persino eliminato. Allo stesso modo, nel caso in cui il coniuge che versa l’assegno divorzile abbia una riduzione del proprio reddito, dovuta ad esempio alla perdita del proprio lavoro, o alla modifica delle entrate che venivano percepite, o abbia avuto un altro figlio, si potrà ottenere una riduzione.

Ovviamente, l’assegno divorzile può anche essere aumentato nel caso in cui l’ex coniuge che lo versa abbia incrementato i propri redditi, anche se ad alcune condizioni (Cass. 958/2000), oppure nel caso in cui l’ex coniuge che lo riceve abbia diminuito i propri.

La modifica dei presupposti di fatto può anche condurre alla cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno. In alcuni casi ciò avviene come diretta conseguenza di un evento, quale la morte di uno degli ex-coniugi o il fatto che l’ex coniuge che riceve l’assegno contrae un nuovo matrimonio. In altri casi ciò avviene perché la situazione di fatto sulla base della quale era stato stabilito l’assegno divorzile è mutata così tanto da non giustificarne più l’esistenza, come può accadere nel caso in cui l’ex coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento ha trovato un lavoro che prima non aveva e che gli/le garantisce un reddito pari a quello dell’ex coniuge che versa l’assegno, o infine nel caso conviva stabilmente con un nuovo partner che provvede al di lui/lei mantenimento (Cass. 6855/2016).

Condizione essenziale per richiedere la modifica dell’assegno di divorzio è che la sentenza che lo ha stabilito sia passata in giudicato (Cass. SS:UU. 8389/1993) e che non sia pendente alcun procedimento il cui oggetto sia la quantificazione dello stesso.

Come si può chiedere la modifica dell’assegno divorzile?

La modifica dell’assegno divorzile può essere raggiunta con tre diverse modalità:

  1. Se non c’è accordo tra le parti, è necessario adire il Tribunale e promuovere un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, che terminerà con decreto con il quale il giudice potrà accogliere o meno la richiesta di modifica. Il provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi alla Corte d’Appello.
  2. Se c’è accordo tra le parti, e si ritiene voler comunque richiedere l’intervento del giudice, le parti potranno presentare, sempre assistite dai propri legali, un ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio che, se ritenuto idoneo dal giudice, diverrà efficace a seguito di decreto;
  3. Se c’è accordo tra le parti, è anche possibile procedere tramite la negoziazione assistita (d.l. 132/2014 conv. con l. 162/2014). Attraverso tale procedimento è possibile raggiungere un accordo stragiudiziale che verrà, una volta concluso, sottoposto al vaglio del Pubblico Ministero il quale, avendone constatato la non contrarietà alla legge, lo autorizzerà (o darà il nulla osta, a seconda dei casi). Quest’ultimo procedimento è senza ombra di dubbio il più rapido.

Nel corso del procedimento il giudice può disporre che siano effettuate indagini tributarie, comminare sanzioni nel caso in cui il comportamento di uno dei genitori arrechi pregiudizio a un minore o ostacoli il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento dello stesso, e può altresì modificare le condizioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli (Cass. 18627/2006) anche d’ufficio, senza domanda di una delle Parti.

Questo articolo è stato redatto dall’avvocato Guido Piazzoni