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Vaccini, figli minorenni, salute

La questione vaccini, figli minorenni, salute: La scelta relativa ai trattamenti sanitari dei figli minorenni, come la somministrazione del vaccino anti-COVID, è demandata ai genitori o al tutore: ma l’opinione favorevole dei cd. “grandi minori” deve prevalere su quella contraria dei genitori.

L’art. 32 della Costituzione tutela la salute come benessere psico-fisico complessivo della persona. Per i minorenni è un concetto ampio di cui fanno parte anche la possibilità di positive relazioni affettive e sociali non solo con entrambi i genitori, ma anche fratelli, ascendenti, parenti di ciascun ramo genitoriale e i cd. “pari”, che da un certo punto della vita in poi sono sempre più importanti. Se i figli minorenni sono deprivati delle relazioni affettive positive, i loro sviluppo ne riceve pregiudizio. La questione vaccini, figli minorenni, salute va considerata in una duplice finalità: preservarli dalla malattia e garantirne la vita relazionale e sociale. La salute dei figli minorenni deve essere garantita prima di tutto dai genitori (o dal tutore) che, per legge, esercitano la responsabilità genitoriale e compiono le scelte sanitarie per loro.

Secondo l’art. 32 Cost. infatti, nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un trattamento sanitario se non è d’accordo e salvo che non lo stabilisca la legge. Il principio di autodeterminazione va però contemperato con l’interesse della collettività. A proposito di vaccini, minorenni e salute, Corte Cost. sent. 307/1990 ha affermato che la legge che impone un trattamento sanitario “è compatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo Stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”. Se è in gioco il bene salute collettivo, può insomma essere compresso il diritto della persona a scegliere se curarsi o meno. E nel caso di vaccini, minorenni salute, quello dei genitori che scelgono al posto dei figli. Quando il D.L. n. 73/2017 ampio lo spettro delle vaccinazioni obbligatorie, la Corte costituzionale affermò che gli obblighi vaccinali sono necessari in una società democratica per tutela delle persone e della collettività (Corte Cost. sent. n. 268/2017). In questa prospettiva, in caso di dissidio tra i genitori per la somministrazione dei vaccini ai figli minorenni, le pronunce delle Corti di merito si sono orientate nel senso di concentrare il diritto di scegliere in capo al genitore favorevole alla vaccinazione obbligatoria dei figli (Corte di appello di Napoli, decr. 30 agosto 2017; Tribunale di Roma, sez. I, ord. 16.02 2017). Ovviamente salvo che non vi siano severi motivi di salute che sconsigliano di sottoporre a vaccinazione il figlio per sue particolari condizioni di salute: ma tali motivi vanno provati in giudizio.

Non vi è distinzione per la legge tra figli minorenni nella questione vaccini: per tutti scelgono i genitori o il tutore, anche se sono già adolescenti: i cd. “grandi minori”. Gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono in loro nome e per loro conto il consenso informato a qualsiasi trattamento sanitario, compresi i vaccini facoltativi. Secondo l’art. 3 della legge 219/2017 tuttavia la persona minore di età … ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione e deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”. Quindi genitori o tutore, nell’esprimere il consenso informato al trattamento sanitario (e cioè anche ai vaccini) per i figli minorenni, debbono tenere conto della loro volontà, in relazione all’età e al grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità e della sua vita di relazione. Chi esercita la responsabilità genitoriale, per esprimere il consenso, deve essere “informato” e cioè ricevere tutte le notizie utili in modo da renderlo consapevole: l’informazione deve essere completa, aggiornata e comprensibile e riguardare anche possibili alternative, benefici e rischi di accertamenti e terapie. Saranno i genitori, e anche il personale sanitario, ad informare il figlio minorenne in modo che a sua volta possa esprimere la propria opinione in modo consapevole.  Insomma, se è vero che sono i genitori ad esprimere il consenso informato, questi a loro volta debbono ascoltare e tenere in considerazione l’opinione del figlio minorenne avendo a loro volta ascoltato la sua opinione. Tale previsione è coerente con quanto previsto sia dall’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (20.11.1989, rat. con l. 176/1991) sia dall’art. 6 della Carta di Oviedo sia dall’art. 315 bis c.c.

Inoltre, genitori, nella questione vaccini, figli minorenni, salute terranno presente che le persone di età minore hanno forti esigenze di socialità, scambi tra i pari, vicinanza fisica ma ne sono rimasti deprivati per mesi dalla sospensione di scuola, attività sportive, ludiche, religiose, sociali, con ricadute sul loro sviluppo psico-fisico. Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/953 del 14.06.2021 (considerando 36), afferma che “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, … come i bambini…”. La scelta dei genitori di non far vaccinare i figli ha ricadute anche sulle loro relazioni sociali potendo esporli a discriminazioni.

Il Comitato Nazionale di Bioetica (Parere 29.07.2021) afferma che la vaccinazione anti-Covid 19 degli adolescenti salvaguarda la loro salute e contribuisce a contenere l’espansione del virus nella prospettiva della salute pubblica. Richiede per gli adolescenti attenzione e comunicazione adeguate all’età da parte di istituzioni e medici e informazione qualificata. Se la volontà del “grande minore” di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, l’adolescente dovrebbe essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e la sua volontà deve prevalere. Per gli adolescenti “fragili” appartenenti alle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata, i genitori hanno l’obbligo morale di garantirla. In caso di disaccordo, il CBN raccomanda di ricorrere a organismi conciliativi e, come extrema ratio, al giudice tutelare. L’adolescente in disaccordo con i genitori -invece propensi- deve essere informato che il vaccino è nell’interesse della salute sua, delle persone prossime e di quella pubblica.

In caso di disaccordo tra genitori, i giudici hanno deciso per la vaccinazione valorizzando l’opinione del figlio minorenne (Tribunale Monza, decreto 22.07.2021; Appello Milano, decreto 2.09.2021, Giudice Tutelare Arezzo, decreto ***2021). Se un figlio minorenne con genitori contrari vuole vaccinarsi, può rivolgersi al Pubblico Ministero Minorile (artt. 330-336) che chiederà al Tribunale per i minorenni di limitare la responsabilità genitoriale per tale scelta oppure chiedere al medico di rivolgersi al giudice tutelare (art. 3 l. 219/2017).

Questo articolo è stato redato dall’avvocato Maria Giovanna Ruo.