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Il procedimento nel caso in cui il figlio rifiuti un genitore

Il nuovo processo persone, minorenni, famiglie contiene previsioni speciali che riguardano il procedimento nel caso in cui il figlio rifiuti di incontrare un genitore (o gli ascendenti). Il giudice con celerità ascolta il minore per accertare le cause del rifiuto e assumere i provvedimenti più opportuni nel caso concreto.

La normativa del nuovo processo unico su persone, minorenni e famiglie (l. 206/2021 e d.lgs. 149/2022) contiene previsioni speciali per due tipologie di procedimenti di particolare importanza: quelli con allegazione di violenza e quelli in cui vi sia il figlio che rifiuta l’altro genitore o gli ascendenti (situazione cui comunemente ci si riferisce come PAS – sindrome di alienazione parentale – teoria di origine anglosassone che la Cassazione ha ritenuto essere priva di fondamento scientifico, argomento trattato in nostro precedente contributo).

Si tratta di procedimenti in cui l’Italia ha ricevuto varie condanne dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e che, nell’esperienza, presentano particolari elementi di difficoltà nelle decisioni, nella loro esecuzione e nella gestione delle situazioni sottostanti.

La Riforma ha previsto per loro un “binario ad alta velocità” in modo che il giudice assuma celermente i provvedimenti più opportuni per tutelare i soggetti vulnerabili coinvolti, ovviamente nell’interesse prioritario del minore. In questa breve riflessione affrontiamo il tema del rifiuto dell’altro genitore o dei parenti dell’altro ramo genitoriale. Il tema dei procedimenti con allegazione di violenza sarà oggetto di successivo contributo.

Il rifiuto da parte del figlio a incontrare un genitore o gli ascendenti: art. 473-bis.6 c.p.c.

Il procedimento nel caso in cui il figlio rifiuti un genitore è previsto nell’art. 473-bis.6 c.p.c. che si trova nelle Disposizioni generali. La norma, quindi, riguarda qualsiasi procedimento “di famiglia”, contenuto nel perimetro delineato dall’art. 473-bis c.p.c. nel quale si manifesti tale situazione: non solo quindi quelli sulla crisi della relazione tra genitori (separazione, divorzio, mantenimento e affidamento di figli dei genitori non coniugali, relative modifiche) ma anche ad es. azioni di status filiationis, autorizzazione al secondo riconoscimento, de potestate o de responsabilitate. Insomma, potremo richiamare tale norma in qualsiasi procedimento emerga una situazione di questo genere.

Due le situazioni che sono ritenute meritevoli di particolare attenzione dal legislatore nel procedimento nel caso in cui il figlio rifiuti un genitore: la prima (I comma) riguarda il rifiuto di uno o entrambi i genitori da parte del minore. La seconda (II comma) riguarda i casi in cui sono allegate o segnalate condotte di uno genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (in altre parole quella situazione che erroneamente viene definita PAS o sindrome di alienazione parentale e più correttamente sindrome di rifiuto o di rigetto).

Cosa prevede l’art. 473-bis.6 c.p.c.?

Qualora il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede al suo ascolto senza ritardo. In ogni caso, il giudice assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali, stante l’urgenza di provvedere quanto prima al ripristino del legame familiare. L’ultimo comma dell’articolo 473-bis.6 c.p.c. dispone l’applicazione di tali disposizioni anche nei procedimenti in cui siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Nel procedimento nel caso in cui il figlio rifiuti un genitore potranno essere quindi abbreviati i termini per la prima udienza (artt. 473-bis 14, 473-bis. 16 e 473-bis.17 c.p.c.) la notifica, e per la costituzione del convenuto: è difficilmente immaginabile che i termini successivi a difesa antecedenti la prima udienza (già brevissimi) possano essere ulteriormente compressi.

Situazioni di rifiuto radicale possono dare luogo anche alla richiesta ed applicazione del rimedio previsto dall’art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili).

Come avvalersi dello strumento?

La parte che vuole avvalersi della norma dovrà dedurre le relative circostanze previste dall’art. 473-bis.6 c.p.c. già nel ricorso o nella memoria di costituzione, non limitandosi ad affermarle (sempre in modo chiaro e sintetico ma specifico), ma già offrendo al giudice elementi di prova: come anche messaggi telefonici, e-mail e, infine, riterrei anche dichiarazioni di persone a conoscenza chiedendo che siano sentite a sommarie informazioni. Sarà opportuno evidenziare la richiesta già nell’epigrafe dell’atto nel quale si formulerà l’istanza di immediato ascolto della o delle persone di età minore interessate chiedendo subito che sia fissata la relativa udienza. Così come nella stessa sede potrà richiedere l’abbreviazione dei termini processuali.

Tali istanze potranno anche essere reiterate una volta avvenuta l’iscrizione a ruolo, con la richiesta di immediata assegnazione alla sezione tabellarmente competente e, successivamente all’assegnazione, al giudice stesso.

Perché l’ordinamento si preoccupa del rifiuto del figlio minorenne a incontrare uno o entrambi i genitori o degli ostacoli che gli sono posti a incontrare l’altro genitore o gli ascendenti o i parenti?

Presupposto per l’applicazione del primo comma è che il figlio minorenne rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori. Situazione ex se ritenuta allarmante dal legislatore in quanto l’assenza dell’apporto affettivo, relazionale, educativo di uno o di entrambi i genitori si presume contrario all’interesse del minore (cd. diritto alla bigenitorialità).

Difatti il principio sotteso al sistema di tutela delle persone di età minore, nell’arco costituzionale di cui agli artt. 2, 3, 30, 31 e 32 Cost. è che un figlio minore cresca al meglio se ha rapporti stabili, sereni, equilibrati (che non vuol dire paritetici) con entrambi i genitori; si presume, grazie alle scienze neuropsichiatriche, psicologiche e pedagogiche, che in genitori siano le persone che possono garantirgli le migliori condizioni di sviluppo psico-fisico.

Il diritto alla bigenitorialità non è principio assoluto, ma derogabile in ragione del the best interest of the childal quale è funzionale: se uno o entrambi i genitori non sono in grado -temporaneamente o definitivamente- di assicurare tali migliori condizioni di sviluppo psico-fisico, il sistema offre misure protettive che vanno dall’affidamento a uno solo dei genitori (esclusivo o superesclusivo  ex art. 337 quater  c.c.) all’affidamento familiare (artt. 2-5 l. 184/1983) o ai servizi sociali, ora puntualmente disciplinato (art. 5 bis l. 184/1983 introdotto con il d.lgs. 149/2022), a limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, alla dichiarazione di adottabilità con probabile adozione in altra famiglia. Strumenti che debbono essere graduati a seconda della gravità della situazione; ma lo Stato, prima di tutto, in caso di rifiuto o rigetto di uno o entrambi i genitori, ha l’obbligo positivo di valutarne le cause e predisporre interventi celeri ed efficaci a sostegno del figlio e del genitore eventualmente fragile, o di entrambi.

Perché in caso di rifiuto il figlio minorenne deve essere ascoltato subito e i termini possono essere abbreviati?

In caso di rifiuto del figlio della relazione con uno o con entrambi i genitori o di ostacolo del genitore convivente alla relazione anche con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, vi è necessità che l’indagine sui motivi si svolga con la massima celerità, con immediato ascolto della persona di età minore. Questi, infatti, potrebbe rifiutare un genitore violento o anaffettivo, ad es., oppure rifiutarlo per un malinteso senso di lealtà con l’altro genitore che avverte come più fragile (il c.d. conflitto di lealtà). Ovviamente gli strumenti a tutela del suo best interest saranno diversi a seconda delle situazioni; ma tutto ciò potrà esserlo solo se la voce della persona di età minore sarà stata ascoltata tempestivamente.

Infatti, effettività ed efficacia degli strumenti di contrasto a tali situazioni illegittime e pregiudizievoli al minore è collegata alla loro adeguatezza alla situazione concreta. Gli interventi possono variare in ragione delle diverse circostanze: ad es. di sostegno al minorenne, al genitore o ai nonni o parenti rifiutati, o anche eventualmente di protezione dal rapporto, o misure coercitive al genitore ostacolante, o incontri in spazio neutro o sospensione dei rapporti e dalla responsabilità genitoriale se il genitore rifiutato ha comportamenti pregiudizievoli.

Una delle censure ricorrenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo all’Italia, nelle numerose condanne che il nostro Paese ha ricevuto per non aver saputo assicurare la ripresa dei rapporti del figlio minorenne con il genitore ingiustamente rifiutato, è anche e proprio di aver assoggettato i protagonisti di queste vicende a provvedimenti stereotipati, inutili e circolari: valutazione dei servizi, spazio neutro, poi CTU, poi di nuovo incontri protetti o sostenuti etc. etc., senza che il rapporto ritenuto non solo non pregiudizievole ma nell’interesse del figlio anche rifiutante fosse ripristinato. E con il conseguente radicarsi della situazione di rifiuto divenuto infine irreversibile.

Per questo il legislatore ha previsto che il figlio minorenne debba essere ascoltato “senza ritardo”: perché il giudice, raccogliendo la sua opinione e in un colloquio diretto con il minorenne, possa anche rendersi conto delle cause profonde del suo rifiuto e attivare celermente gli strumenti utili per quel caso concreto.

La necessità di un intervento tempestivo e mirato perché il rimedio sia effettivo è peraltro previsto sempre nelle questioni sulla responsabilità genitoriale dalla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori ratificata con l. 77/2003, art. 7. È anche questo il motivo per cui i termini processuali possono essere abbreviati in caso di rifiuto del figlio a incontrare un genitore o gli ascendenti, di suo conflitto di lealtà o di PAS (termine scientificamente scorretto) o di sindrome di rifiuto o rigetto.

Questo articolo è stato redato dell’avvocato Maria Giovanna Ruo