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legame nonni e nipoli: tutela giuridica

Il legame nonni e nipoti è tutelato giuridicamente sul piano affettivo e di status familiare in quanto sia positivo per il miglior sviluppo psico-fisico dei nipoti. Rilevante anche l’apporto economico.

Il legame nonni e nipoti e the best interest of the child

I nonni hanno grandissima importanza nella vita dei nipoti: assicurano cura, affetto e sono spesso di sostegno anche con assiduità nel loro accudimento; talvolta partecipano al loro mantenimento. Costituiscono cinta di trasmissione della cultura e del lessico della famiglia contribuendo alla formazione dell’identità familiare e sociale dei nipotini.

Per questi motivi la legge protegge e garantisce la relazione con loro: tale rapporto si presume sia positivo per sviluppo dei bambini e dei ragazzi, sia in definitiva nel loro interesse. The best interest of the child, infatti, è criterio preminente di ogni giudizio: tutto ciò che è utile per il miglior sviluppo psico-fisico delle persone di età minore, deve essere tutelato e protetto con priorità. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato la rilevanza del legame nonni e nipoti ritenendolo compreso nella tutela di cui all’art. 8 CEDU.

La tutela del legame affettivo tra nonni e nipoti

Anche se c’è una tutela giuridica nel legame nonni e nipoti, vi sono situazioni in cui tale legame può essere compromesso: ad esempio in caso di cessazione della convivenza tra genitori. Può accadere che sia ostacolato da quello che non è loro figlio: comportamento illegittimo ai sensi dell’art. 337 ter c.c.

Altre volte si creano dei dissapori con la nuova famiglia e allora sono entrambi i genitori che allontanano i nonni, centellinando i loro rapporti con i bambini o ostacolandoli o persino negandoli. Oppure uno dei genitori muore e il superstite non desidera che i figli frequentino genitori e parenti di chi non c’è più sradicando i bambini e gli adolescenti da un contesto affettivo che è tanto più importante quanto più è restato l’unico legame con la tradizione familiare del genitore defunto. Dissapori, incomprensioni, polemiche tra adulti diventano barriere insormontabili per la piena libertà di relazione affettiva nonni e nipoti, che invece costituirebbe ragione di vita e di gioia per loro.

In questi casi il rimedio è il ricorso al Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 317 bis c.c.: di solito il giudice minorile tenterà un accordo sentendo le Parti, anche tramite l’intervento dei Servizi Sociali o di mediatori familiari e, se l’accordo non riesce subito, darà mandato di organizzare incontri tra nonni e nipoti in spazio neutro.

Quando il legame nonni e nipoti non è in the best interest of the child: gli interventi di mediazione e sostegno e i provvedimenti finali

Tuttavia, il giudice non tutelerà comunque il legame tra nonni e nipoti ma valuterà prima di tutto la qualità della relazione se è effettivamente nell’interesse dei nipoti minorenni e cioè se sia favorevole al loro migliore sviluppo psico-fisico. Se i nonni sono denigratori, svalutativi nei confronti dei genitori, ponendo i bambini in un cd. lacerante “conflitto di lealtà”, cercando di allearli a sé -talvolta anche inconsciamente- il legame non sarà tutelato in quanto pregiudizievole per i nipoti. Questi non desiderano infatti contrapposizioni tra le persone cui vogliono bene ed essere messi nella condizione di dover dare fiducia più all’uno o all’altro; le desiderano unite intorno a loro come una corona protettiva.

In questi casi sarà probabilmente tentata una mediazione e un sostegno per i nonni tramite i Servizi sociali, perché comprendano che il loro comportamento è errato; ma se la situazione non si modificherà, il legame nonni e nipoti o sarà inibito o continuerà a svolgersi solo in modo protetto, in spazio neutro. Si tratta di un aspetto da tenere presente. Può succedere (è umano) che il dolore per il rifiuto del o dei genitori a far coltivare la relazione con i nipoti, renda gli ascendenti critici e che, anche con il linguaggio non verbale (occhiate, sospiri, frasi apparentemente innocenti lanciate a mezza bocca), trasmettano messaggi destabilizzanti per i nipoti. In questi casi è meglio che i nonni ricorrano a un sostegno psicologico e relazionale, oltre che dall’avvocato. Quest’ultimo, se esperto, saprà consigliarli anche in questo senso.

Approfondire con la pubblicazione dell’avvocato Maria Giovanna Ruo, I diritti dei minori e il ruolo del mediatore, in La mediazione familiare, diretto da Alessandra Cagnazzo, UTET Giuridica, Torino 2012, pp. 339-379.

La rilevanza del legame nonni e nipoti: affidamento e adottabilità (l. 184/1983)

Nonni accudenti e positivi sono importanti anche ai sensi della legge che disciplina affidamento, adottabilità e adozione (l. 184/1983). In caso di situazioni di abbandono morale e materiale di minori da parte dei genitori (artt. 8 e sgg), su ricorso del Pubblico Ministero Minorile, si apre il procedimento di adottabilità. Il Tribunale per i minorenni dovrà valutare se, pur essendo i genitori radicalmente inidonei ad accudire i figli, vi siano parenti entro il IV grado con rapporti significativi con il minore che siano invece in grado. Il bambino potrà in questi casi anche essere loro affidato. Successivamente questi nonni potranno anche ottenerne l’adozione ai sensi dell’art. 44. A nonni idonei sul piano psicologico e fisico potranno anche essere affidati i nipoti in caso di temporanea impossibilità dei genitori ad esercitare il loro compito (art. 2-5).

Il sostegno economico dei nonni

I nonni sono inoltre spesso coinvolti anche economicamente nel sostenere i giovani nuclei familiari. Si tratta però per lo più di un aiuto spontaneo e non giuridicamente dovuto. Quest’ultimo insorge solo se nessuno dei due genitori è in grado di provvedervi: allora l’art. 316 bis c.c. prevede il loro obbligo in surroga. In questo caso i nonni di entrambi i rami genitoriali saranno obbligati dal giudice a provvedere in proporzione al reddito e alla capacità patrimoniale di ciascuno. In ogni caso, anche se gli ascendenti raggiungeranno un accordo, sarà opportuno che sia ratificato dal giudice (Tribunale ordinario).

Negli altri casi, invece, in cui intervengono spontaneamente con un sostegno economico a favore del figlio, bisogna tenere presente che, in un eventuale giudizio volto a stabilire il contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli, tale apporto sarà ritenuto, se continuativo, componente del reddito del genitore e inciderà sul quantum del contributo che sarà così stabilito in suo favore o a suo carico.

Per saperne di più sul legame nonni e nipoti e la tutela giuridica, leggete questo articolo scritto dall’avvocato Maria Giovanna Ruo: La carta dei diritti dei figli dei genitori separati dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e la difesa nei procedimenti minorili, pubblicato online su Familia – Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa, Edizioni Pacini Giuridica.

Questo articolo è stato redatto dall’avvocato Maria Giovanna Ruo