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Che cos’è il diritto d’amore?

Il diritto d’amore? Ma c’è davvero? Il 25-27 gennaio 2024, con una riflessione corale su Diritto d’amore per festeggiare I 25 anni di CAMMINO, si cercherà di rispondere a questa non così semplice domanda.

Diritto d’amore: un paradosso?

CAMMINO è un’associazione di avvocati un po’ particolare: la sua cifra è di occuparsi di diritti fondamentali di soggetti vulnerabili e di cercare di aprire sempre nuove strade per la loro promozione e tutela. Questo anno compie 25 anni e, per festeggiare, l’Avv. Maria Giovanna Ruo, che l’ha presieduta per tanti lustri e che ora è presidente della sua SAFSA (Scuola di Alta Formazione Specialistica Avvocati) ha predisposto il programma di un congresso che per tre giorni vedrà confrontarsi studiosi, giudici, avvocati, psichiatri e psicologi, sociologi, pedagogisti, su un tema molto particolare: Diritto d’amore.

Il tema è particolare in sé e, soprattutto, per avvocati che si occupano di crisi delle relazioni personali, cioè di momenti della vita delle persone in cui l’amore è scomparso, lasciando il posto alla rivalsa, se non a vero e proprio odio, al conflitto, alla forte antitesi di posizioni contrapposte. Sembra un controsenso, un paradosso.

Partiamo dall’insegnamento di due grandissimi

E invece si intende raccogliere la sfida di due grandissimi Maestri: Cesare Massimo Bianca e Stefano Rodotà che, nello scorso decennio, partendo da posizioni differenti, conversero enucleando questo concetto, come scansione unificante del nuovo concetto di famiglia, identificandolo come nucleo fondato sugli affetti, sull’amore, indipendentemente e prima della formalizzazione.

Scrive Cesare Massimo Bianca: “Il riconoscimento che la famiglia vive nei legami affettivi di coppia, di filiazione e di stretta parentela in cui si esprimono interessi esistenziali primari della persona, comporta che tali legami debbono essere giuridicamente tutelati.. Tutelato come oggetto di un diritto della personalità è il legame affettivo che unisce i coniugi; il legame affettivo che unisce gli uniti civili e pure il legame affettivo che unisce i conviventi di fatto…famiglia costituzionalmente tutelata è anche il legame affettivo che unisce il minore ai genitori…Famiglia costituzionalmente tutelata è anche il legame affettivo che unisce una persona ai suoi stretti congiunti, ai nonni, ai nipoti, ai fratelli…Famiglia costituzionalmente tutelata è anche il legame affettivo che si costituisce di fatto tra un minore e un estraneo che lo accoglie presso di sé come un figlio. In tale legame si realizza l’interesse esistenziale del minore ad essere amato e assistito in una famiglia”. (C. M. BIANCA, Famiglia è la famiglia fondata sull’affetto coniugale e sull’affetto filiale).

Scrive Stefano Rodotà: “Il rapporto amoroso si presenta come un modello sociale, segnato com’è dall’ineliminabile apertura verso l’altro. Esattamente l’opposto di una sua rappresentazione come esito estremo dell’individualismo, perché l’amore introduce nella dimensione sociale il momento costruttivo del riconoscimento, revocando in dubbio l’assolutezza di tutto quel che si presenta come autoreferenzialità. Nel momento in cui esercito il mio personalissimo diritto d’amore riconfermo continuamente l’esperienza verso l’altro…” (S. RODOTÀ, Diritto d’amore, Bari, 2015).

Cesare Massimo Bianca tentò di inserire il concetto di diritto d’amore nell’art. 315 bis c.c., come fondante dei doveri dei genitori nei confronti dei figli: ma fu costretto a sostituirlo con il concetto di assistenza morale e materiale, che parve più “solido”, più giuridico, ai molti detrattori della nuova formulazione.

Diritto d’amore: un nuovo sentiero da percorrere per la tutela dei soggetti vulnerabili

È un momento in cui spesso per gli operatori del diritto, quali sono gli avvocati di famiglia, è difficile trovare il “bandolo della matassa” in tantissime questioni nuove poste dalla tumultuosa vita delle relazioni familiari: può essere il diritto d’amore la scansione unificante?

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in numerose sentenze, ha rivoluzionato il concetto di famiglia, che non si fonda più (solo) sul legame giuridico, e nemmeno sul legame biologico: prevale quello affettivo. E così emerge la necessità di tutela del genitore sociale, del legame con gli affidatari, di chi nasce con maternità surrogate ma ha diritto alla relazione con I genitori intenzionali e così via.

Questo Il sentiero che vogliamo percorrere e la sfida che vogliamo raccogliere nei tre giorni di congresso per i XXV anni di CAMMINO, che ha la caratteristica di aver sempre aperto nuove strade: da quando cominciò a studiare la giurisprudenza della Corte EDU (2003: le sentenze gemelle della Consulta che ne consacrano la forza interna sono di 4 anni più tardi: 348 e 349 del 2007) a quando (unica allora tra le associazioni familiariste) affermò che non si poteva sostituire l’avvocato del minore al curatore speciale e che questa era ed è la figura nodale nei procedimenti in cui i figli non possono essere rappresentati dai propri genitori. O parlò di giusto processo minorile all’indomani della fondazione e dell’entrata in vigore dell’art. 111 Costituzione.

I tre giorni di congresso: il cammino del Diritto d’amore

Continuando nella ricerca di strade nuove in cui promuovere il percorso di rafforzamento dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili, che costituisce la cifra di CAMMINO, nella prima giornata si approfondirà cosa possa voler dire Diritto d’amore da diverse angolature: Costituzione, diritto di famiglia, biodiritto, diritto penale, persino procedura civile. Nella seconda la focalizzazione sarà sempre più precisa e si rivisiterà alla luce di tale diritto l’autonomia personale (è fuor di luogo citare Agostino d’Ippona: “ama e fa ciò che vuoi”? Commento alla Prima lettera di san Giovanni 7,8), il diritto alla cura, la relazione filiale, la responsabilità civile e anche i cd. amori tossici, che amori non sono e difatti sono ostacolati dal diritto, che li considera perversi, alieni, da contrastare.

Si rifletterà poi su cosa sia questo diritto di amore, riempiendolo di contenuti precisi e non “pasticciati e banalizzati” con la relazione di un filosofo del diritto e ancora nelle relazioni sociali: il diritto d’ascolto avrebbe senso se non inquadrato nel diritto d’amore? L’educazione deve avere questo contenuto? La solidarietà sociale che si estrinseca nel diritto dei soggetti vulnerabili di ricevere il sostegno giusto per la fruizione dei diritti fondamentali, non vuol dire proprio questo?

La seconda giornata si chiuderà con una tavola rotonda sui nuovi amori con la partecipazione  di  ospiti internazionali coordinati dall’Avv. Davide Piazzoni e dall’Avv. Guido Piazzoni.

Il terzo giorno si parlerà di diritto all’amore nelle varie stagioni della vita e in particolari circostanze in cinque gruppi di studio organizzati con relatori esperti in diverse discipline e  appartenenti a diverse professionalità: ne parleremo nell’infanzia, nell’adolescenza, nella terza e quarta età, per le persone con bisogni speciali, per le persone ristrette.

relazioni sociali su cui si fonda l’intervento dello Stato di aiuto e sostegno possono essere lette da questa

prospettiva?

Uno sguardo oltre frontiere ci sarà offerto dalla sessione internazionale con il contributo sui nuovi amori e cioè sulle famiglie ricostituite.

Infine sabato mattina “metteremo a terra” tutti questi concetti nei 5 gruppi di studio multidisciplinari e multiprofessionali: uno dedicato all’infanzia, uno dedicato all’adolescenza, il terzo alla terza e quarta età, il quarto alle persone con bisogni speciali e il quinto alle persone ristrette. Ci daranno la possibilità di riflettere se il diritto d’amore può essere quella scansione unificante del diritto delle persone, dei minorenni e delle famiglie che può offrire una risposta a nuove e antiche esigenze e riportare a sistema tante diverse interpretazioni che talvolta sembrano frutto di forze centrifughe ma che invece, forse, costituiscono semplicemente estrinsecazioni di un unico centrale concetto giuridico.

Vediamo insomma se “amor che muove il sole e le alte stelle”, come conclude DANTE La divina commedia, possa muovere anche il diritto. Questa la sfida.

Ringraziamo i nostri Relatori che con noi l’hanno raccolta, ringraziamo i tanti che si uniranno all’entusiasmante cammino di riflessione e di ricerca, e ringraziamo Guido Piazzoni che ha avuto l’idea: segno che i giovani spesso hanno intuizioni feconde e che CAMMINO è un’associazione che sa rinnovarsi nella continuità di ricercare nuove strade.