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Ripartizione delle spese straordinarie per i figli

Comprendere la ripartizione delle spese straordinarie per i figli e le modalità di rimborso delle stesse non è impresa semplicissima, anche in ragione dei diversi orientamenti e protocolli che sono andati via via succedendosi su tutto il territorio nazionale.

Definizione di spese straordinarie

È innanzitutto importante comprendere cosa siano le spese straordinarie: devono intendersi tali quelle spese che, per la loro imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili nell’assegno con cadenza periodica previsto dall’art. 337 ter c.c.  

Il carattere straordinario della spesa può altresì dipendere, oltre che dalla sua imprevedibilità, dalla rilevanza in termini di onerosità (in particolare, dall’entità dell’esborso, rapportata alle capacità patrimoniali dei genitori), purché unitamente alla sua temporaneità (Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 giugno 2023 n. 17546).

In ogni caso, l’adozione in materia dei noti protocolli di intesa da parte di numerosi uffici giudiziari consente di definire l’ambito delle spese straordinarie ed il regime applicabile alle singole tipologie.

Parametri per la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori

In linea generale, le spese straordinarie vengono ripartite nella misura del cinquanta per cento a carico di ciascun genitore. Com’è noto, però, è possibile che vengano stabilite quote differenti. A tal riguardo, occorre rammentare che la partecipazione alle spese straordinarie non ha funzione “perequativa” (non è cioè solo diretta a riequilibrare la disparità economica dei genitori), ma persegue la finalità di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli; ne consegue che, nel provvedere sulla ripartizione, il giudice di merito non può avere come unici parametri la comparazione dei redditi dei genitori e la proporzionalità della partecipazione- ma deve valutare anche gli effettivi fabbisogni dei figli, ordinari e straordinari, in relazione al loro interesse (Cass. civ., Sez. I, Ord. 30 maggio 2023, n. 15215). Da ciò deriva anche che, al momento della decisione, il Tribunale sia tenuto a motivare la pronuncia su tali spese con motivazione apposita e separata rispetto a quella relativa all’assegno di mantenimento (Cass. ordinanza n. 6933/2023)

A chi spetta la decisione sull’opportunità di affrontare la spesa

Opportuno da subito ricordare che esistono tre regimi di affidamento dei minori, che incidono direttamente sulle decisioni relative alle spese straordinarie:

  1. Condiviso: il regime di affidamento dei minori è di norma quello condiviso, a meno che non vi sia un pregiudizio per il minore, per cui le decisioni inerenti ai figli sono assunte congiuntamente tra i genitori. Anche in regime di affidamento condiviso, tuttavia, il genitore collocatario dei minori non deve sempre informare l’altro prima di affrontare le spese straordinarie per i figli, salvo che il provvedimento da cui discende l’obbligo di rimborso e/o contribuzione non preveda espressamente la necessità di previa concertazione tra i genitori. È infatti frequente che, nella prassi, il provvedimento distingua tra spese con necessità di concertazione e spese non subordinate all’accordo: conseguentemente, se è previsto l’obbligo di concertazione, il genitore che ha anticipato la spesa senza ottenere l’altrui consenso, ha diritto al rimborso solo di quelle rientranti nelle tipologie di spese ripetibili senza accordo;
  2. Esclusivo: compete al genitore affidatario assumere (quasi) tutte le decisioni relative ai figli e quindi anche decidere sulle spese, anche se esulanti dal normale regime di mantenimento, salvo che queste non siano conseguenti a “decisioni di maggiore interesse per i figli.” Ovviamente sempre che non sia previsto diversamente dal provvedimento.
  3. Super-esclusivo: tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, sono assunte da un solo genitore e conseguentemente, anche le relative spese. Anche in questo caso sempre che non sia previsto diversamente dal provvedimento.

Nel caso in cui sia previsto un accordo tra i genitori, quello chiamato alla rifusione della spesa può in ogni caso esprimere il proprio dissenso, fornendo valide motivazioni, che potrebbero anche sostanziarsi in difficoltà di carattere economico. Quindi, anche successivamente alla definizione delle rispettive quote di contribuzione, le spese straordinarie possono dare adito a controversie tra i genitori, sia con riguardo all’an che al quantum. Spetterà quindi al giudice valutare la rispondenza della spesa all’interesse del figlio e la congruenza della stessa alle capacità patrimoniali dei genitori; specificamente, nel caso del genitore che prospetti la propria incapacità alle maggiori spese, tale valutazione andrà svolta in concreto e non in termini astratti (Cass. ord. n. 15229/2023). 

Come ottenere il rimborso delle spese straordinarie anticipate in caso di dissenso?

Per ottenere il rimborso delle spese straordinarie è di norma necessario ottenere un titolo esecutivo diverso da quello con cui si è concluso il procedimento che ha imposto l’obbligo di contribuzione. In particolare, il genitore che ha anticipato la spesa è tenuto ad instaurare un procedimento (anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo) nel cui ambito il giudice ha il compito di accertare se l’esborso effettuato sia rispondente all’interesse della prole, “commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori” (Cass. n. 5059/2021; cfr. anche Cass. ord. 11724/2023).

La giurisprudenza ha tuttavia avuto modo di chiarire che, in assenza di una specifica disciplina, le spese scolastiche e mediche, quando si presentano sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura e vanno ad integrare, quali componenti variabili, il predetto assegno; sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva (limitandosi a notificare atto di precetto) per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, senza doversi munire di un ulteriore titolo, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed  imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole (Cass., n. 3835/2021). Più specificamente, il provvedimento con il quale si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche “ordinarie” relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore.” (Cass. n. 4182/2016).

In ogni caso, per determinare il regime applicabile alla singola tipologia di spesa è pur sempre necessario attenersi a quanto stabilito dal provvedimento che ha deciso sulla crisi familiare e previsto l’obbligo di contribuzione. Se tale provvedimento ha analiticamente regolamentato il regime di rimborso delle spese straordinarie e sottopone la spesa per cui è causa al consenso dell’altro genitore, l’unico strumento per ottenerne il rimborso è l’introduzione di uno specifico giudizio, ove il Giudice sarà tenuto a valutare la corrispondenza della spesa all’interesse del minore e la congruità del dissenso alla contribuzione da parte del genitore eventualmente tenuto al rimborso (Cass. n. 793/2023).

Questo articolo è stato redato dall’Avvocato Avv. Valerio Crescenzi