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Affidamento E Mantenimento Dei Figli Nati Fuori Dal Matrimonio

I procedimenti relativi affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio sono attualmente regolati nel nostro ordinamento dagli artt. 737 e ss. del c.p.c., mentre per quel che concerne i diritti dei minori e i doveri dei genitori dagli artt. 315 e ss. c.c. nonché, nella crisi della relazione genitoriale, dagli artt. 337 ter e sgg.c.c.

La legge 219/2012 ha (quasi) totalmente eliminato le differenze tra i diritti dei figli che erano definiti “naturali” o ancor prima “illegittimi” (nati fuori dal matrimonio) e quelli legittimi (nati in costanza di matrimonio), stabilendo con l’art. 315 c.c. che “tutti i figli hanno lo stesso status giuridico”. Tuttavia, ad oggi, e in attesa dei decreti legislativi attuativi della l. 206/2021, permangono differenze importanti in merito al procedimento con cui vengono regolati affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quello relativo ai figli di genitori coniugati.

A. I presupposti

Presupposto fondamentale per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio è che questi siano giuridicamente riconosciuticome tali. In altre parole, deve esserci stato un riconoscimento da parte dei genitori (art. 250 c.c.), che -di norma- avviene al momento della nascita, o addirittura precedentemente con il procedimento di riconoscimento anticipato (detto pre-riconoscimento o riconoscimento del figlio nascituro) ai sensi dell’art. 44 d.p.r. 396/2000. Qualora uno dei genitori non abbia riconosciuto il/la figlio/a sarà possibile effettuare un giudizio per il riconoscimento giudiziale di paternità o maternità ai sensi dell’art. 269 e ss. c.c.

Sebbene normalmente sia la circostanza in cui ci si trova quando si intraprendono questi procedimenti, non è necessario che i genitori stiano vivendo una crisi affettiva che abbia come conseguenza la disgregazione del nucleo familiare. Difatti, anche una coppia salda che non intende sciogliersi può legittimamente presentare ricorso (normalmente in questo caso congiunto). Tuttavia, come di tutta evidenza, questa è una ipotesi residuale: normalmente, infatti, la coppia genitoriale è in crisi e intende cessare la convivenza o anche non avendo mai convissuto comunque regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minorenni o anche maggiorenni non indipendenti economicamente: ma per questi ultimi, attualmente, è necessario un altro procedimento ordinario.

I procedimenti ora descritti possono adottarsi anche in caso di modifica di condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio precedentemente adottate sia in sede contenziosa che non contenziosa.

B. Di che si tratta: oggetto del procedimento

Oggetto di questi procedimenti sono diritti di rango costituzionale che, data la loro complessità, saranno analizzati a parte in apposito approfondimento ma che sinteticamente qui si riportano:

B.1 Affidamento

A seguito della l. 54/2006 l’affidamento deve essere di regola stabilito in forma condivisa a norma dell’art. 337 ter c.c., con ciò intendendosi un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse dei figli e -usualmente- disgiunto per quelle di ordinaria amministrazione, la cui scelta spetta al genitore presso il quale tempo per tempo il figlio minorenne si trova.

In casi eccezionali (art. 337 quater c.c.), può esser previsto l’affidamento esclusivo del minore, o addirittura l’affidamento c.d. superesclusivo, che concentra in capo a un solo genitore la possibilità di prendere alcune (se non tutte) le decisioni di maggiore interesse relative ai figli. Ciò avviene normalmente in casi di comportamento gravemente inidoneo del genitore escluso dall’affidamento, o nei casi in cui -per ragioni pragmatiche- un genitore non sarebbe in grado di prendere le decisioni necessarie in tempi congrui (si pensi al genitore militare in missione presso località remota).

B.2 Collocamento e regime di frequentazione

Il regime di collocamento è quello che prevede presso quale abitazione i figli saranno residenti e permarranno la maggior parte del tempo. Il regime di frequentazione prevede invece le modalità con cui i figli frequenteranno il genitore non convivente prevalentemente e varia a seconda dei casi specifici, adattandosi alle singole esigenze di figli e genitori.

B.3 Mantenimento

Il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio segue le stesse regole di quello dei figli dei genitori coniugati: a norma dell’art. 316 bis c.c. i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in ragione delle proprie sostanze. Con ciò non deve ritenersi che la determinazione del mantenimento sia da identificarsi in maniera aritmetica rispetto al reddito di ciascun genitore, dovendosi comunque partire dalle esigenze del figlio e sulla base delle stesse dividere l’onere su entrambi i genitori in ragione del loro reddito e della loro capacità patrimoniale e lavorativa.

Il mantenimento dei figli viene normalmente versato mensilmente dal genitore non collocatario al genitore collocatario (assegno perequativo) e, in caso di cessazione della convivenza, viene stabilito ai sensi dell’art. 337 ter c.c.. I figli, una volta maggiorenni, possono richiedere con apposito procedimento il versamento diretto. Al mantenimento normalmente si aggiunge una percentuale delle spese straordinarie che è carico di ciascun genitore.

I figli hanno diritto ad esser mantenuti sino a quando non sono indipendenti economicamente (o non lo siano per loro colpa) come illustrato in altro nostro approfondimento.

B.4. Responsabilità genitoriale

Con questi procedimenti, nel caso in cui siano contenziosi, si può richiedere anche essere sospesa o revocata la responsabilità genitoriale di uno o entrambi i genitori il cui comportamento sia pregiudizievole nei confronti dei figli, sempre che non sia già stato instaurato altro procedimento che -attualmente- verta su ciò davanti al Tribunale per i Minorenni competente.

C. Come si fa: il procedimento

Le parti possono adottare sia procedure contenziose, sia non contenziose. Allo stato non è possibile ricorrere alla negoziazione assistita. Tuttavia, tali procedure, almeno per il momento, hanno delle differenze importanti rispetto a quelle previste per la separazione e il divorzio: sono procedimenti che si tengono in camera di consiglio, anche detti camerali.

Il procedimento camerale è disciplinato dall’art. 737 c.p.c. e seguenti ed è caratterizzato da una quasi totale assenza di termini e fasi: in altre parole, è noto come inizia (con ricorso) e come finisce, ma non quanto durerà e di quanti atti e udienze si comporrà. Le decisioni (anche interinali con assunzione di provvedimenti provvisori o istruttori) sono collegiali e sono sempre assunte con decreto. Tali procedimenti possono -per prassi interpretativa condivisa- anche essere introdotti con ricorso congiunto di entrambi i genitori, in caso di accordo tra loro.

C.1 La competenza

Il foro competente in materia per i procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio è il Tribunale ordinario del luogo di residenza abituale dei figli minorenni (c.d. Giudice di prossimità): tale residenza non è necessariamente quella anagrafica, ma il luogo in cui gli stessi vivono di fatto ed intrattengono la maggior parte delle loro relazioni sociali e affettive.

C.2 Giudizi contenziosi

Nel caso non sia stato raggiunto un accordo, il giudizio deve essere introdotto con ricorso di una delle parti. Non essendo disciplinato dalla legge un rito specifico, vi sono varie prassi interpretative e applicative nei diversi circondari.

Non vi è certezza che il giudice conceda a seguito della prima udienza termini per il deposito di memorie e documenti: quindi è opportuno che il ricorso introduttivo sia corredato di tutti i documenti, articolazioni istruttorie e deduzioni utili per la decisione, a differenza di quanto avviene nel procedimento ordinario in cui i documenti possono essere depositati anche successivamente con le memorie istruttorie i cui termini sono concessi ai sensi dellart. 183 c.p.c., VI comma.

In molti Tribunali a seguito del ricorso, il Presidente del Tribunale (o della sezione) assegna con decreto la causa a un giudice delegato fissando al contempo udienza di comparizione delle parti, termine per la notifica del decreto e del ricorso alla controparte, termine di costituzione di quest’ultima, talvolta coincidente con quello per entrambe le parti per depositare documentazione (normalmente patrimoniale).

Alla prima (e forse unica) udienza, devono esser presenti personalmente le parti che sono ascoltate dal giudice. A conclusione dell’udienza (oppure con successivo provvedimento dopo essersi riservato) il giudice può, anche contestualmente:

  • chiedere alle parti di integrare la documentazione con termine per il deposito;
    • concedere termine per il deposito di memorie (ed eventuali repliche) a una o ad entrambe le parti;
    • incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere indagini sul nucleo familiare;
    • disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio;
    • incaricare altri organi dello Stato e/o enti privati di inviare documentazione e/o relazioni sulle parti (ad es. la polizia tributaria di svolgere indagini sulle parti, alcuni centri accreditati di effettuare valutazioni sulle capacità genitoriali, ecc.)
    • stabilire che siano ascoltati i figli della coppia (per gli ultradodicenni l’ascolto è obbligatorio ai sensi dell’art. 336 bis c.c.);
    • emettere provvedimento provvisorio che stabilisca affidamento, collocamento, contributo al mantenimento del genitore non collocatario e condizioni di relazione del figlio con questi: attualmente tale decreto non è impugnabile ma alcune Corti di appello lo considerano tale entro 6 mesi, oppure, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica di una parte nei confronti dell’altra;
    • confermare in via provvisoria il provvedimento di cui si chiede la modifica (ovviamente solo nel caso in cui ci sia un precedente provvedimento).
    • ritenuta matura la causa per la decisione, rimetterla per la decisione al collegio il quale si pronuncia in camera di consiglio con decreto.

Il decreto è impugnabile dinnanzi alla Corte d’Appello competente entro 6 mesi, oppure, entro 10 giorni dall’avvenuta notifica di una parte nei confronti dell’altra.

C.3. I procedimenti non contenziosi

Qualora si sia raggiunto un accordo (autonomamente, tramite la mediazione familiare oppure tramite la consulenza di legali), le parti possono procedere con:

  1. Ricorso congiunto:

É necessario che le parti siano assistite da un legale che può anche essere lo stesso per entrambe[1].

A seguito del deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa udienza dandone comunicazione alle parti, chiedendo eventualmente integrazione della documentazione. All’udienza compaiono entrambe le parti personalmente, assistite dai legali, che confermano le condizioni già concordate e contenute nel ricorso.

Il giudice rimette la causa al collegio che emette decreto con cui ratifica le condizioni stabilite.

Qualora vi siano ragioni per impugnare il decreto dinnanzi alla Corte d’Appello, il termine di legge è di 6 mesi dal deposito del provvedimento e 10 giorni dal momento dell’eventuale notifica.

  • Negoziazione assistita:

A partire dal 22.06.2022, data in cui entreranno in vigore le norme direttamente applicabili della l. 206/2021 (in particolare l’art. 1, comma 35, lettera b), sarà possibile procedere tramite negoziazione assistita anche in caso di definizione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il cui procedimento è identico a quello descritto nell’approfondimento relativo ai procedimenti non contenziosi di separazione, di divorzio e di scioglimento dell’unione civile.

Questo articolo fa parte della serie compendio di diritto di famiglia a firma dell’Avv. Guido Piazzoni. Per gli altri articoli clicca qui


[1] In caso di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento minori, separazione e divorzio non potrà patrocinare entrambe le parti se nel procedimento precedente ne aveva difesa solo una e, allo stesso modo, nel caso ne abbia difesa solo una nel precedente giudizio non potrà patrocinare entrambe le parti nel nuovo giudizio di modifica