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Rapporto ostacolato dei minori con i genitori non conviventi

Rapporto dei minori con i genitori non conviventi e altro genitore ostacolante: in Italia prassi e normativa non tutelano a sufficienza. Se il genitore convivente ostacola immotivatamente il rapporto del figlio con l’altro genitore, il nostro sistema non è in grado di tutelarlo, come anche rilevato dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa a seguito delle condanne della Corte di Strasburgo.

  1. Il fenomeno: PAS o non PAS, ma non è questo il problema!

Può accadere che il genitore prevalentemente convivente con il figlio minorenne abbia profonda disistima -se non peggio- dell’altro genitore; che il figlio minorenne, suggestionato, o alla ricerca dell’alleanza con il genitore che sente più debole o con il quale comunque convive, finisca con il rifiutare l’altro e che lo Stato non riesca a tutelare la loro relazione  e il diritto alla bigenitorialità del figlio, stancando lui e il genitore rifiutato con una serie di provvedimenti o esperimenti inutili e frustranti. Il dibattito interno anche giuridico in questi anni si è incentrato sulla questione se la fenomenologia possa essere definita PAS o non PAS: ma non è questo il problema! Come scrissi qualche anno fa, il tema giuridico è se ci sia (come spesso c’è) violazione dei diritti del minore al pieno apporto educativo ed affettivo anche del genitore non convivente, sempre che il rapporto con lui sia nel suo interesse e cioè che questi non abbia comportamenti pregiudizievoli al suo miglior sviluppo psicofisico. Se invece il genitore rifiutato avesse comportamenti pregiudizievoli, il minore dovrebbe essere preservato dalla relazione con lui.  

  1.  Il documento del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha emesso nel meeting 8-9 marzo 2022 un documento molto importante che riguarda l’Italia e i procedimenti minorili. In tale documento il Comitato afferma tra l’altro di guardare con interesse alla riforma in corso, ma che debbono anche cambiare le prassi dei Tribunali per i minorenni e dei Servizi Sociali.

La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo -della cui rilevanza nell’ordinamento interno ho già trattato– ritiene infatti che per genitori e figli vivere insieme, avere relazioni stabili, costituisca contenuto del diritto sancito dall’art. 8 della Convenzione di Roma. Lo Stato ha obblighi positivi di tutelare tali relazioni in caso di ostacoli all’esercizio di tale diritto posti dall’altro genitore convivente con il figlio minorenne adottando ogni misura necessaria e ragionevolmente esigibile allo scolo di facilitare il riavvicinamento tra genitore e figlio. Tale obbligo non è pienamente soddisfatto dall’adozione da parte delle autorità nazionali di misure atte a riunire genitore e figlio: le misure, infatti, debbono essere anche attuate rapidamente onde evitare che il decorso del tempo possa ingenerare conseguenze irrimediabili tra il figlio minorenne e il genitore non convivente, generate dall’inosservanza delle decisioni giudiziarie e dall’impossibilità di attuare i provvedimenti per l’ostilità del genitore convivente.

Lo Stato deve quindi predisporre di strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i legittimi diritti degli interessati, nonché a monitorare il rispetto delle decisioni giudiziarie.

  • I casi di condanna all’Italia. In particolare R.B. e M. c. Italia, ric. 41382/19, sent. 22.04.2021

Purtroppo, invece, nel nostro Paese il genitore non convivente ingiustamente ostacolato nella relazione con il figlio minorenne dal genitore collocatario viene spesso assoggettato a un serie di procedure che si ripetono circolarmente: plurime valutazioni, plurimi incarichi a soggetti esterni alla famiglia di curare la relazione, tutti disattesi dal genitore ostacolante nei confronti del quale non vengono assunti provvedimenti coercitivi o punitivi, come pure il nostro ordinamento prevederebbe (artt. 709 ter c.p.c. e art. 614 bis c.p.c.).

Si è arrivati a tale posizione del Comitato infatti dopo una serie di pronunce di condanna dell’Italia che riguardano l’incapacità del nostro Stato  di tutelare i rapporti figlio minorenne-genitore non convivente ostacolati dal genitore con il quale il primo convive: i procedimenti relativi sono talvolta connessi con separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati e relative modifiche ma riguardano sostanzialmente un esercizio pregiudizievole della responsabilità genitoriale da parte del genitore convivente.

Tra le numerose le sentenze che riguardano questi casi contro il nostro paese segnaliamo: Piazzi c. Italia, ric. 36168/09, sent. 02/11/2010; Lombardo c. Italia, ric. 25704/11, sent. 29.01.2013; Bondavalli c. Italia, ric. 35532/12, sent. 17/11/2015; Strumia c. Italia, ric. 53377/13, sent. 23.06.2016: Improta c. Italia, ric. 66396/14, sent. 04.05.2017; Santilli c. Italia, ric. 51930/10, sent. 17.12.2013; Giorgioni c. Italia, ric. 43299/12, sent. 15.09.2016: Endrizzi c. Italia, ric. 71660/14, sent. 23.03.2017; Luzi c. Italia, ric. 48322/17, sent. 5.12.2019: A.V. c. Italia: ric. 36936/18, sent. 10.12.2020. Nell’ultimo anno: R.B. e M. c. Italia, ric. 41382/19, sent. 22.04.2021; A.T. c. Italia, ric. 40910/19, sent. 24.06.2021; T.M. c. Italia, ric. 29786/19, sent. 7.10.2021

Il Comitato dei ministri ha di recente richiesto notizie sul caso R.B. e M contro Italia, il cui ricorso è stato patrocinato dal nostro studio. Il caso riguarda un padre estromesso dal rapporto con il figlioletto da una madre ostacolante e contraria a tale rapporto, supportata dalla propria famiglia di origine e le inutili lungaggini di una serie di procedimenti che avevano fallito nel ripristino del rapporto.

La pronuncia di Strasburgo contiene alcune novità: condanna l’Italia per non aver nominato un curatore speciale del minore (che è stato successivamente nominato); afferma che il Tribunale per i minorenni avrebbe dovuto avvalersi di tutti gli strumenti offerti dall’ordinamento compresi i procedimenti ex artt. 709 ter c.p.c. e 614 bis c.p.c., che -si ignora il motivo- i tribunali per i minorenni non ritendono di utilizzare.

  • Le conseguenze giuridiche e di fatto nei casi di condanna di Strasburgo

Il Comitato dei ministri richiede a proposito di tale caso che sia fornita informazione aggiornata sull’attuazione dell’ultima decisione giudiziaria interna. Difatti la condanna all’Italia dovrebbe impegnare gli Stati a modificare i propri comportamenti a causa dei quali sono stati condannati.

Allo stato quando vi sono condanne in ambito civile (come quello che riguarda gli ostacoli alla relazione genitori-figli minorenni), non è possibile la revocazione (art. 395 c.p.c.).

Nella Riforma del processo che riguarderà persone, minorenni e famiglie, di cui al comma. 23 della l. 206/2021, tuttavia è previsto espressamente che la revocazione sarà possibile dopo una condanna dell’Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Anche questo costituirà certamente un passo avanti, ma bisogna tenere presente che quando si tratta di diritti dei minori il trascorrere del tempo rende spesso irreversibili le situazioni che riguardano persone in età evolutiva: è quindi importante che l’Italia cambi immediatamente passo e modifichi non solo il suo assetto normativo ma anche le prassi in questi procedimenti.

In ogni caso, la condanna di Strasburgo provoca un “cambio di passo” nel procedimento interno e, di solito, una sua maggiore conformità ai principi della CEDU.

  • Due necessità: estrema attenzione al caso concreto; conoscere, richiamare e applicare la giurisprudenza della Corte EDU

Siamo però certi e fiduciosi che il nuovo processo e il nuovo giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che potranno costituire novità assoluta del nostro ordinamento, costituiscano una cesura con il vecchio modus procedendi et iudicandi che ha guadagnato al nostro Paese la ricordata sequela di condanne, con un cambio di passo e di direzione che rispetti le indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Si debbono sottolineare da subito due aspetti rilevanti: ogni caso è a sé state e deve essere valutato con estrema attenzione. Difatti la corretta prospettiva che il diritto alla bigenitorialità non è un diritto assoluto ma è sempre funzionale a the best interest of the child: quindi i-ad es.- l genitore violento o abusante, il cui comportamento è stato e può essere pregiudizievole al miglior sviluppo psico-fisico del minore, correttamente può essere limitato nella relazione con lui. Necessaria quindi una valutazione tanto approfondita quanto celere del caso concreto da parte degli organi giudicanti che speriamo il nuovo processo e il nuovo giudice consentiranno, spogliandosi di vecchie erronee prassi. 

Il secondo aspetto rilevante è che negli atti difensivi è necessario da subito fare riferimento alla Convenzione EDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo: difatti questa è una delle condizioni di ammissibilità del successivo ricorso.

Questo articolo è stato redato dell’Avvocato Maria Giovanna Ruo

Per saperne di più sule misure del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, leggere questo documento: