(CASS. n. 29036/2025, PUBB. IL 3.11.2025)
L’allontanamento del coniuge dalla società di fatto tra coniugi non costituisce recesso e pertanto, il coniuge che ha abbandonato la società, ha diritto agli utili anche dopo molto tempo.
1. Premessa: l’oggetto del giudizio di legittimità
La pronuncia in commento offre un’importante occasione per riflettere sul recesso nelle società di fatto tra coniugi.
Nella vicenda in esame, il Tribunale, nell’ambito di un giudizio relativo alla liquidazione della quota di una società tra coniugi legalmente separati (operante nella gestione di una farmacia), riconobbe alla moglie il diritto alla liquidazione della propria quota e le attribuì il diritto alla corresponsione degli utili maturati, anche successivamente al suo concreto allontanamento dall’attività sociale, avvenuto nel 1996.
Avverso tale decisione propose appello il marito. La Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame, ritenne che alla moglie spettasse unicamente la liquidazione della quota sociale, escludendo la debenza degli utili dopo il 1996.
Il giudice di secondo grado, in particolare, individuò -indebitamente- nell’allontanamento della moglie dalla farmacia una causa di scioglimento della società di fatto; specificamente, mediante un richiamo all’art. 2272, n. 2, c.c., assunse integrata la causa di scioglimento rappresentata dall’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Conseguentemente, la liquidazione della quota della moglie venne effettuata con riferimento al valore del complesso aziendale al momento dello scioglimento così individuato, mentre il di lei diritto agli utili fu circoscritto al periodo anteriore al suo abbandono dell’attività (1996).
Secondo la Corte di cassazione, la pronuncia della Corte d’appello, ancorando la cessazione del rapporto sociale al momento dell’allontanamento fisico della moglie dall’attività, sembra aver trascurato, o quantomeno non adeguatamente valorizzato, i principi che governano il recesso (ben diverso dal mero abbandono dell’attività), così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati dagli artt. 2285 e 2289 c.c. Tali disposizioni, in un’interpretazione ormai tendenzialmente consolidata, attribuiscono al recesso – quale atto unilaterale recettizio – il ruolo di momento potenzialmente decisivo ai fini della perdita dello status socii.
2. La qualificazione giuridica dell’attività economica coniugale: la pluralità delle figure
La Suprema Corte ribadisce innanzitutto che l’attività d’impresa svolta nell’ambito familiare può assumere configurazioni giuridiche differenti, cui corrispondono regimi distinti.
Le possibili qualificazioni sono, come riportato dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 8222/2020:
- azienda coniugale ex art. 177, co. 1, lett. d), c.c.
- azienda appartenente a uno solo dei coniugi con comunione di utili e incrementi ex art. 177, co. 2, c.c.
- impresa gestita individualmente da uno dei coniugi ex art. 178 c.c.
- impresa familiare ex artt. 230-bis e 230-ter c.c.
- società di persone ex artt. 2251 e ss. c.c.
- società di capitali
- patto di famiglia ex art. 768-bis c.c.
L’azienda coniugale di cui all’art. 177 c.c., lett. d) presuppone una effettiva cogestione dell’impresa da parte di entrambi i coniugi, non riducibile alla mera comproprietà del bene aziendale, che non basta a far presumere la gestione congiunta.
Tale elemento consente di distinguerla dall’impresa familiare ex art. 230-bis c.c., nella quale il coniuge presta una semplice collaborazione, mentre l’attività resta imputata integralmente al titolare dell’impresa.
All’interno della famiglia può poi sorgere una vera e propria società tra coniugi, possibilità confermata anche dall’art. 230-bis, comma 1, c.c. La stipula di un atto costitutivo manifesta in modo esplicito la volontà dei coniugi di assoggettare la gestione dell’impresa alla disciplina societaria, privilegiando l’autonomia negoziale e la certezza dei rapporti interni ed esterni. In tal caso, soggetto imprenditore non è il singolo coniuge, ma la società, titolare di un autonomo interesse collettivo e soggetta allo statuto dell’imprenditore commerciale. La sussistenza di un rapporto societario, dotato di disciplina completa e autosufficiente, esclude l’applicazione del modello residuale dell’impresa familiare e comporta che i beni e gli incrementi aziendali appartengano al patrimonio sociale: nessun diritto immediatamente esigibile può essere vantato dal singolo socio su tali beni durante la vita della società, potendosi unicamente configurare il diritto alla liquidazione della quota in caso di uscita. Ebbene, come avvenuto nel caso in esame, la società può anche essere istituita in via soltanto “di fatto” dai coniugi. Tale forma di organizzazione presuppone, a differenza dell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c., che i coniugi manifestino, anche solo mediante il loro comportamento, volontà reciproca di esercitare un’attività economica in comune (affectio societatis) e di gestirla, mettendo a disposizione dell’attività conferimenti — che possono essere denaro, beni o anche lavoro — e assumendosi entrambi il rischio d’impresa.
La Cassazione riporta poi un principio già espresso da Cass. 8222/2020: spetta alle parti allegare i fatti costitutivi della fattispecie che intendono far valere; non compete al giudice sostituire d’ufficio una diversa ricostruzione che conduca ad applicare un regime non corrispondente alla domanda.
Nel caso di specie, viene considerato passato in giudicato l’accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra i coniugi (avente ad oggetto la gestione della farmacia); com’è noto, ai sensi dell’art. 2297 cod. civ., alla società irregolare e alla società di fatto si applicano le disposizioni relative alla società di persone e, specificamente, alla società semplice.
3. Scioglimento della società coniugale di fatto e recesso del socio: differenze strutturali
La Corte di cassazione compie un’utile distinzione fra:
- scioglimento della società (artt. 2272 ss. c.c.), che apre la fase liquidatoria;
- scioglimento del rapporto limitatamente al socio, derivante da recesso (artt. 2285–2289 c.c.).
La domanda proposta dalla moglie – secondo l’interpretazione seguita dal giudice di primo grado – è domanda da qualificare come proposta ai sensi dell’art. 2289 c.c. , in quanto tendenzialmente volta a ottenere la liquidazione della sua quota societaria e degli utili non percepiti, Si esclude invece che la domanda della moglie o le eccezioni del marito trovassero titolo nel già avvenuto scioglimento della società, in quanto lo scioglimento della società comporta l’apertura della fase di liquidazione ex artt. 2274 e ss. cod. civ. e nessuna delle parti aveva dedotto che la società avesse in qualche modo, anche di fatto, svolto quella fase o vi si trovasse al momento dell’instaurazione del giudizio.
La Corte territoriale avrebbe confuso i due piani, assumendo che l’uscita di fatto di uno dei due soci (la moglie) costituisse automaticamente scioglimento della società.
La motivazione della Corte d’appello risulterebbe anche contraddittoria per aver affermato, da un lato, l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (causa di scioglimento) e, dall’altro, che la società ha continuato a produrre utili.
La Suprema Corte ricorda che lo scioglimento della società per mancanza di pluralità dei soci si verifica solo dopo sei mesi dalla perdita del socio e se non si ricostituisce la pluralità (art. 2272 n. 3 c.c.); il recesso di un socio, quindi, determina soltanto la liquidazione della sua quota, non lo scioglimento della società.
Ebbene, la moglie, proponendo la domanda giudiziale di divisione avente a oggetto anche i beni conferiti in società nel 2003, ha esercitato recesso recettizio, perdendo lo status di socia dal momento della notificazione dell’atto di citazione: “la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che ella ha esercitato il recesso ex art. 2285 cod. civ. nel momento in cui ha manifestato la volontà di recedere dalla società, proponendo la domanda di divisione avente a oggetto anche i beni conferiti in società nei confronti del marito, unico altro socio. Avrebbe altresì dovuto considerare che, poiché il recesso dalla società di persone è atto unilaterale recettizio, la socia ha perso il relativo status al momento della comunicazione del recesso; quindi, comunicato il recesso con la notificazione dell’atto di citazione il 15-1-2003, ella ha perso lo status socii e il diritto agli utili da quel momento, anche se non ha ottenuto la liquidazione della quota”.
4. Sugli utili spettanti al coniuge/socio uscente
La Corte di cassazione corregge ulteriormente la decisione della Corte d’appello circa il limite temporale del diritto agli utili del coniuge-socio uscente.
I principi stabiliti nella pronuncia in esame della Cassazione sono i seguenti:
- la socia ha diritto agli utili fino al momento del recesso, non solo fino all’allontanamento fisico dalla farmacia;
- l’allontanamento può incidere solo sull’entità dei conferimenti e quindi sulla proporzione degli utili ex art. 2263 c.c. (essendo venuto meno soltanto il conferimento dei servizi lavorativi da parte della stessa nel momento in cui si era allontanata dalla farmacia).
- Dopo aver esercitato il recesso, la socia ha diritto:
- alla liquidazione, secondo il valore alla data del recesso, della quota ex art. 2289 c.c.;
- agli utili maturati e distribuiti dal momento in cui sono stati integralmente attribuiti all’altro socio e lei non li ha più percepiti -anche successivamente al suo allontanamento dalla farmacia nel 1996, ma sulla base dell’incidenza di questo dato sui suoi conferimenti- fino al recesso, inclusi quelli derivanti dalle operazioni in corso in quel momento al netto di eventuali perdite, ai sensi dell’art. 2289 co. 3 cod. civ.
In definitiva, la pronuncia della Cassazione appare significativa nel ribadire il ruolo determinante del recesso del coniuge-socio dalla società di fatto, delimitando l’accertamento del Giudice ed evitando indebite sovrapposizioni con circostanze di fatto (quali un mero allontanamento dall’attività) e con le cause di scioglimento della società nel suo complesso, a tutela della certezza delle situazioni giuridiche.
Questo articolo è stato redato dall’Avvocato Avv. Valerio Crescenzi