- Premessa
Una discordanza tra i genitori sulla scelta della scuola può rappresentare un momento delicato nella cura di un figlio, ma viene altresì in rilievo come possibile occasione di ascolto e di responsabilità condivisa. Affrontarla con consapevolezza consente di trasformare il disaccordo in una decisione orientata al benessere del minore, che resta il punto di riferimento di ogni valutazione. Infatti, il legislatore e la giurisprudenza offrono degli strumenti utili per dirimere una controversia per le scelte scolastiche di un figlio ove non sia stato possibile trovarne una condivisa tra i genitori.
2.Inquadramento generale: responsabilità genitoriale e iscrizione scolastica del figlio
L’iscrizione di un figlio a scuola riflette decisioni afferenti alla responsabilità genitoriale. Più specificamente, l’iscrizione a scuola – così come il trasferimento ad altro istituto o la scelta tra scuola pubblica e privata – rientra tra le decisioni di maggiore importanza che devono adottare i genitori (o chi ha la rappresentanza del minore, ad es. il tutore).
In via ordinaria, ad eccezione di peculiari casi di affidamento rafforzato ad uno solo dei genitori o di decadenza della responsabilità genitoriale, vi è la necessità del consenso di entrambi, indipendentemente dallo stato civile e dal collocamento prevalente del minore. Ai sensi dell’art. 316, primo comma, c.c. “I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione”.
Come anticipato, anche il cambio di istituto è una decisione di particolare importanza.
Non può essere imposto unilateralmente, neppure dal genitore collocatario e, tendenzialmente, deve essere giustificato da reali esigenze del minore.
Nella prassi, soprattutto nelle iscrizioni online o nei passaggi di grado, la domanda per l’iscrizione viene spesso presentata da un solo genitore. Tuttavia, ciò non legittima l’estromissione dell’altro genitore, del cui consenso si deve dare atto. In questa prospettiva, le istituzioni scolastiche sono tenute ad acquisire, ove possibile, i dati di entrambi i genitori, garantire a entrambi l’accesso alle informazioni scolastiche e mantenere una posizione di neutralità rispetto ai conflitti familiari.
Ciò premesso, risulta necessario esaminare le singole ipotesi di affidamento, al fine di comprendere se e in che misura l’accordo di entrambi i genitori sia richiesto.
- affidamento condiviso:
L’affidamento condiviso è oggi regola generale dell’ordinamento. La scuola dovrà esser scelta congiuntamente da entrambi i genitori che sono titolari, almeno in linea di principio, di pari diritti e doveri in ordine alle scelte educative e scolastiche del figlio.
- affidamento esclusivo:
Nell’ipotesi di affidamento esclusivo ad un solo genitore è frequente un equivoco operativo. L’affidamento esclusivo, infatti, non comporta automaticamente il potere del genitore che lo ha ottenuto di adottare unilateralmente tutte le scelte scolastiche.
Salva diversa specifica indicazione del giudice, infatti, l’iscrizione a scuola resta una scelta di maggiore importanza e, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 337 quater, 3° comma, c.c. il genitore “non affidatario” conserva il diritto di partecipare alla scelta, oltre che di informazione.
Il genitore non affidatario ha inoltre, in linea di massima, titolo a partecipare ai colloqui, ricevere comunicazioni, informarsi con i docenti sull’andamento scolastico dei propri figli.
- affidamento “superesclusivo” e/o decadenza dalla responsabilità
Solo nei casi di affidamento rafforzato (o c.d. superesclusivo) o di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la scuola può fare riferimento a un solo genitore per le scelte di maggiore importanza, inclusa l’iscrizione. Il provvedimento giudiziario deve essere chiaro ed esplicito e resta ferma la possibilità per il genitore privo di responsabilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, in ragione del residuale potere di vigilanza di cui gode.
- affidamento ai servizi sociali o nomina di un tutore
Com’è noto, in presenza di situazioni di rischio o di elevata conflittualità, il giudice può disporre l’affidamento ai servizi sociali (e, nei casi di sospensione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi in genitori, prevedere la nomina di un tutore), con effetti rilevanti anche per la gestione dell’iscrizione scolastica. In tali casi, il tutore e/o i servizi sociali saranno direttamente coinvolti nella scelta dell’istituto (o eventualmente incaricati, quantomeno in via principale, di accertare la possibilità di pervenire ad un accordo tra i genitori). Può chiaramente accadere che vi sia un affidamento ai Servizi solo in merito ad altre questioni, come specificato nel provvedimento che lo ha disposto: chiaramente, ove i Servizi non fossero incaricati espressamente in merito alle scelte educative e scolastiche e non vi fosse altro provvedimento che deroghi al normale regime di affidamento dei minori questo è da ritenersi condiviso e pertanto è necessario il consenso di entrambi i genitori.
3. Mancato accordo tra i genitori: ricadute operative
Il disaccordo tra i genitori sulla scelta della scuola è una situazione molto frequente. L’iscrizione effettuata da un solo genitore può essere illegittima.
Può integrare una violazione della responsabilità genitoriale condivisa e, in alcuni casi, può essere sanzionata dal giudice.
È ovvio che a dirimere il conflitto non può di certo essere la scuola. Se uno dei genitori manifesta formalmente un dissenso, la competenza a decidere spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria.
- Qualora il disaccordo emerga nell’ambito di un nucleo familiare non ancora disgregato (quindi senza intervento di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, o più in generale divisione del nucleo familiare), il conflitto sulla scuola può essere portato all’attenzione del tribunale ordinario ai sensi dell’articolo 316 c.c., relativo alla disciplina della responsabilità genitoriale.
In sintonia con quanto statuito dall’articolo 145 c.c. relativamente al disaccordo sorto tra coniugi, il secondo comma dell’articolo 316 c.c. stabilisce che “In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”. Ai sensi dell’articolo 152 ter disp. att. c.p.c., “i provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316” del codice civile “sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto immediatamente esecutivo”.
- In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, invece, il riferimento è l’art. 337-ter c.c., che consente al giudice di assumere direttamente la decisione o di attribuirla a uno dei genitori. La competenza territoriale, in tale caso, sarà determinata in base alla pendenza del procedimento e, di conseguenza, alla residenza abituale del minore, ai sensi dell’art. 473bis.11 c.p.c.
- Qualora infine il contrasto emerga successivamente alla conclusione di un procedimento di disgregazione del nucleo familiare o pendente detto procedimento, si potrà eventualmente procedere (per l’attuazione del provvedimento) ai sensi dell’articolo 473bis.38 c.p.c., in base al quale “per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l’esercizio della stessa è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica” e “se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell’articolo 473 bis 11, primo comma”.
4. Criteri di scelta: indicazioni ricorrenti nella prassi giudiziaria
Appare utile richiamare alcuni dei criteri più frequentemente valorizzati nelle decisioni giudiziarie in relazione all’iscrizione scolastica di un figlio:
Tra questi, senza ordine di rilevanza:
- la vicinanza dell’istituto al domicilio del minore (che corrisponde al di lui collocamento prevalente), con attenzione alla sostenibilità degli spostamenti ed ai di lui interessi, anche extrascolastici (compresa la possibilità di mantenere proficui rapporti con i pari);
- la compatibilità con i tempi di permanenza presso entrambi i genitori;
- la continuità didattica, soprattutto nei passaggi delicati;
- l’offerta formativa e la presenza di servizi (tempo pieno, capacità di inclusione, supporti educativi per eventuali disagi e/o fragilità del figlio);
- l’eventuale parere del minore, se in età e condizione di maturità adeguate. La sua opinione com’è noto non è vincolante, ma assume peso crescente con l’età;
- specifiche esigenze dovute da patologie del minore (DSA, ADHD, ecc..).
5. Contrasto in relazione alla scelta tra scuola pubblica o privata
Da ultimo, occorre affrontare uno degli aspetti che danno adito a maggiori conflitti nella coppia genitoriale in relazione all’iscrizione scolastica di un figlio, ossia quello della scelta tra scuola pubblica e privata. Del resto, la scelta di una scuola privata comporta implicazioni economiche rilevanti, che spesso non risultano sostenibili da parte di uno dei due genitori, soprattutto in nuclei familiari disgregati. Vengono poi ovviamente in rilievo i profili ideologici e religiosi sottesi al possibile contrasto tra i genitori.
A tale riguardo, si registra, pur non essendoci alcun vincolo, una tendenziale preferenza per la scuola pubblica, in ragione della laicità/neutralità della stessa e di una presunzione circa la capacità di fornire idonea educazione scolastica agli iscritti. In questo senso si sono ad esempio espressi il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24/06/2010 e con decreto del 20.1.2017, il Tribunale Milano, Sez. IX, con provvedimento del 04/02/2015 ed il Tribunale di Perugia con ordinanza, 02/05/2017 (“In caso di contrasto tra i genitori (aventi l’affido condiviso della figlia), sulla scelta dell’istituto scolastico, se pubblico o privato, prevale la scelta della scuola pubblica in ragione del fatto che non essendoci esigenze particolari che rendano anche solo in astratto preferibile l’iscrizione alla scuola privata, né specifiche controindicazioni alla scuola pubblica, non si deroga alla regola generale, secondo cui deve essere privilegiata l’istruzione pubblica trattandosi di scelta neutra, espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale ex art. 33, comma 2, Cost.”).
In altre occasioni la scuola privata è risultata l’opzione da preferire, nella fattispecie concreta, poiché maggiormente confacente all’interesse del minore (soprattutto in ragione dell’opportunità di garantire al minore la continuità formativa). A tale riguardo, secondo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/05/2024, n. 13570, “il contrasto insorto tra genitori legalmente separati in ordine alla scelta della scuola (se di ispirazione religiosa o laica) presso cui iscrivere i figli deve essere risolto in considerazione dell’esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata e importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull’esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori”. Il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione.
Nel caso in cui, su volontà di entrambi i genitori, i figli siano stati in passato iscritti alla scuola privata, costituisce realizzazione del preminente interesse del minore consentire la prosecuzione del ciclo scolastico in corso, nell’ipotesi in cui la prole iscritta abbia manifestato peraltro alcune non gravi difficoltà. Ciò soprattutto dove sia provato che il genitore dissenziente abbia, in realtà, un tempo condiviso la scelta di iscrivere i figli alla scuola privata (Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 15/02/2017, n. 4060).
Questo articolo è stato redato dall’Avvocato Avv. Valerio Crescenzi