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Assegno divorzile: si può richiedere quanto indebitamente corrisposto?

Ripetibile quanto corrisposto all’ex coniuge come assegno divorzile durante il procedimento è ripetibile se la richiedente non ha provato di averne titolo.

La Cassazione torna con l’ordinanza 1999/2026 sulla questione se le somme corrisposte a titolo di assegno divorzile in forza di provvedimento provvisorio siano ripetibili e da quando.

La questione della ripetibilità delle somme poi rivelatesi non dovute in materia di mantenimento e assegno divorzile è dibattuta da tempo e si pone in ragione della struttura dei procedimenti di famiglia. È infatti necessario da subito, già prima che sia espletata l’istruttoria e sulla base della documentazione in atti, stabilire quale sia l’importo eventuale che il coniuge o ex coniuge più forte deve versare all’altro, così come quale sia l’importo del mantenimento dei figli minorenni, maggiorenni con handicap grave o non indipendenti economicamente senza loro colpa.

Con il vecchio rito era prevista la necessità o opportunità che i provvedimenti economici fossero anticipati con provvedimento urgente e provvisorio sin dall’inizio della causa (ordinanza presidenziale in separazione, divorzio e scioglimento unioni civili; provvedimenti di urgenza nelle modifiche e nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati) sulla base della documentazione in atti e delle informazioni che le parti fornivano al giudice nell’interrogatorio libero reso nell’udienza presidenziale o, comunque, nella prima udienza.

Lo schema processuale è rimasto sostanzialmente invariato anche con la Riforma Cartabia che ha introdotto, l’unico rito per i procedimenti di famiglia. L’art. 473-bis.22 c.p.c. prevede che il giudice emani provvedimenti temporanei e urgenti nella prima udienza, sulla base sempre della documentazione già in atti e delle dichiarazioni da loro rese. Affinché i provvedimenti economici siano equilibrati e assunti sulla base di documentazione il più possibile rispondente alla realtà, opportunamente è stato previsto che il Ricorrente (art. 473-bis.12 c.p.c.) e il Resistente (art. 473-bis.16 c.p.c.) depositino documentazione economica rilevante perché sia assunta in sede provvisoria e urgente la decisione più ponderata e giusta possibile.

Tuttavia accade che successivamente le risultanze istruttorie conducano a diversa ricostruzione dei fatti. E può anche succedere che nel corso del giudizio muti la consistenza patrimoniale di una o entrambe le Parti, oppure che si verifichino circostanze in fatto che alterano l’equilibrio economico iniziale sulla base del quale furono assunti i provvedimenti urgenti. La clausola rebus sic stantibus è sempre operante. I provvedimenti possono (e talvolta debbono) essere modificati se mutano le circostanze in fatto sulla base delle quali sono stati assunti.

Varia la casistica. Ad esempio una parte potrebbe aver occultato i propri redditi effettivi; oppure che abbia ereditato divenendo proprietaria piena di cespiti immobiliari; oppure abbia avuto un nuovo figlio o abbia perso il lavoro; oppure che sopravvengono gravi perdite economiche per spese sanitarie ingenti non prevedibili o altre. Sono eventi che mutano l’equilibrio -reale o presunto inizialmente- sulla base del quale sono state assunte le decisioni provvisorie. Il provvedimento finale stabilirà quindi un minor importo debendo dall’obbligato. Il tema è se e quando le già somme versate a titolo di contributo economico ora non riconosciuto o riconosciuto per un importo inferiore siano ripetibili; ossia, in altri termini, se la parte che ha dato più di quanto viene stabilito alla fine del procedimento possa richiedere indietro la differenza.

I criteri delle Sezioni Unite: sentenza 8 novembre 2022, n. 32914

Di fronte all’ondeggiare della giurisprudenza anche di legittimità nella risposta a questi e altri interrogativi, le Sezioni Unite della Cassazione hanno determinato criteri che costituiscono oramai canone interpretativo e applicativo necessario. Una prima grande suddivisione riguarda le circostanze che già sussistevano al momento della decisione provvisoria o e quelle sopravvenute nel corso del giudizio. Quelle sopravvenute che danno luogo a una modifica non danno titolo alla ripetizione delle somme già corrisposte se non dalla data della domanda di modifica.

Diverso è se, rispetto alle circostanze presupposte per l’assunzione dei provvedimenti provvisori, nel prosieguo del giudizio ne emergano diverse che comportano una diversa valutazione dei fatti posti alla base dei provvedimenti provvisori e urgenti. In questi casi opera la “condicio indebiti” e cioè la piena ripetibilità delle somme corrisposte sulla base della precedente valutazione.

Tuttavia anche in questo caso la ripetibilità non è automatica né scontata, e ciò sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto o obbligato alla prestazione, sia se viene effettuata una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché si tratti di somme di denaro di entità modesta. Difatti prevalgono sulla “condicio indebiti” i principi di solidarietà post-familiare e di esperienza pratica: si presume infatti che le somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Al di fuori del caso da ultimo citato, anche in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi, torna pienamente operativa la regola generale della ripetibilità.

La sentenza della Cassazione del 29 gennaio 2026 n. 1999

Questi criteri sono stati applicati dalla recentissima ordinanza della Cassazione n.1999/2026 a una situazione riguardante l’assegno divorzile in cui, nel corso dell’istruttoria, la Richiedente non aveva provato che la sua attuale condizione economica deteriore fosse riconducibile a scelte familiari condivise durante il matrimonio e al ruolo ivi assunto. Difatti, la Suprema Corte ha osservato che sussiste l’onere di allegazione e prova e, in particolare, chi domanda l’assegno deve dimostrare: di aver assunto un ruolo familiare concordato che abbia inciso sulla sua capacità lavorativa e che vi sia stato un sacrificio personale con vantaggio per l’altro coniuge o per la famiglia. In assenza della prova, l’assegno divorzile deve essere negato in quanto i presupposti sono insussistenti ab initio. Ne consegue che si deve applicare il principio della condicio indebiti e le somme già corrisposte a tale titolo sono pienamente ripetibili. Tuttavia, la decorrenza opera dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status in quanto prima la corresponsione della somma mensile non avviene a titolo di assegno divorzile ma di mantenimento che opera su presupposti diversi.

Si tratta quindi di situazioni che vanno esaminate caso per caso, con prudenza e ben conoscendo i principi generali da applicare con l’ausilio di un avvocato esperto in diritto di famiglia.

Questo articolo è stato redato dall’Avvocato Avv. Maria Giovanna Ruo