Una recente sentenza della Corte d’appello di Roma torna sul tema del rapporto tra debiti d’impresa e fondo patrimoniale, ribadendo come il tema dei debiti d’impresa e fondo patrimoniale si risolva sempre attraverso una verifica in concreto della funzione dell’obbligazione e della sua effettiva utilità economica per il nucleo familiare.
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c., costituisce uno strumento di destinazione patrimoniale finalizzato a far fronte ai bisogni della famiglia, mediante il vincolo di determinati beni – immobili, mobili registrati o titoli di credito – a tale specifica funzione.
L’opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi richiede la sua regolare costituzione e annotazione a margine dell’atto di matrimonio (con funzione dichiarativa), avendo la trascrizione nei registri immobiliari funzione di pubblicità notizia (Cass. Sez. Un. n. 21658/2009).
Ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà dei beni conferiti, salvo diversa pattuizione, è comune ai coniugi, mentre i frutti sono impiegati per i bisogni familiari. L’amministrazione segue le regole della comunione legale, con conseguente applicazione dei relativi limiti agli atti dispositivi.
Il profilo centrale, ai fini dell’aggressione esecutiva, è quello dettato dall’art. 170 c.c., secondo cui “l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
In quest’ottica, l’impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale non è assoluta, ma condizionata alla duplice verifica della non riferibilità del debito ai bisogni familiari e dell’assenza di consapevolezza, in capo al creditore, della sua estraneità.
In linea di massima, grava sul debitore l’onere di dimostrare sia la corretta costituzione del fondo, sia l’estraneità del debito ai bisogni familiari (Cass. n. 15568/2025), avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione ed a prescindere dalla natura della stessa (Cfr. Cass. n. 20998/2018, nello stesso senso Cass. n.26496/2024).
Di converso, al creditore sarà utile dimostrare il concreto collegamento tra debito contratto e bisogni del nucleo familiare.
Ad ogni modo, la valutazione sulla riferibilità del debito ai bisogni familiari costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione nei soli limiti del vizio motivazionale (Cass. n. 29983/2021).
Su tale assetto si inserisce la pronuncia della Corte d’appello di Roma in commento, che tende ad escludere ogni automatismo tra attività imprenditoriale e bisogni della famiglia e definisce il rapporto tra debiti d’impresa e il fondo patrimoniale.
Debiti d’impresa e fondo patrimoniale: il caso in esame
La vicenda trae origine da un’esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito nei confronti di due coniugi, i quali avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società a loro riconducibile.
Il rapporto garantito traeva origine da esposizioni bancarie maturate nell’ambito dell’attività imprenditoriale della società, successivamente entrata in grave crisi economica. A fronte dell’inadempimento, la banca procedeva esecutivamente, pignorando alcuni immobili di proprietà dei coniugi, previamente conferiti in fondo patrimoniale.
I debitori proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo, da un lato, la piena opponibilità del fondo patrimoniale e, dall’altro, l’estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia, assumendo che la fideiussione fosse stata rilasciata esclusivamente nell’interesse della società e non già del nucleo familiare.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo regolarmente costituito e opponibile il fondo, il debito derivante da fideiussione estraneo ai bisogni familiari, nonché altresì dimostrata la conoscenza, da parte della banca, di tale estraneità, in ragione della natura dell’operazione e della situazione economica della società garantita.
L’istituto di credito proponeva appello, sostenendo una lettura estensiva dell’art. 170 c.c., fondata su quell’orientamento giurisprudenziale per cui i bisogni della famiglia devono essere intesi in senso ampio e comprensivo anche delle esigenze connesse all’attività lavorativa e imprenditoriale (Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 15862/2009; Cass. n. 11683/2011). Secondo la banca, il collegamento tra attività d’impresa e sostentamento familiare sarebbe stato sufficiente a giustificare l’aggressione esecutiva.
La Corte d’appello di Roma ha rigettato integralmente il gravame, aderendo a un’impostazione da tempo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, fondata sulla necessità di una verifica concreta della funzione del debito.
Il primo punto chiarito dalla Corte riguarda l’impossibilità di ricondurre automaticamente i debiti d’impresa ai bisogni della famiglia. La Corte d’appello richiama una pronuncia della Corte di cassazione che ha ribadito come la nozione di bisogni familiari debba essere intesa in senso ampio, comprendendo non solo il sostentamento, ma anche il benessere complessivo del nucleo e lo sviluppo delle potenzialità dei suoi componenti (Cass. 32146/2024). Tuttavia, tale ampliamento non comporta alcuna presunzione automatica di riferibilità dei debiti familiari: il solo fatto che l’obbligazione derivi da attività imprenditoriale non è sufficiente a integrare il presupposto dell’art. 170 c.c. Sul punto, viene infatti ribadito che l’esecuzione sui beni del fondo è legittima solo ove il debito sia effettivamente strumentale ai bisogni della famiglia e sempre che il creditore non ne conoscesse l’estraneità (Cass. n. 31575/2023).
Il cuore della decisione riguarda la qualificazione funzionale della fideiussione prestata dai coniugi. Nel caso di specie, infatti, la fideiussione era stata rilasciata a favore di una società già in grave difficoltà finanziaria, priva di utili e priva di reali prospettive di recupero economico. L’operazione aveva, dunque, una funzione meramente conservativa del debito societario, senza alcuna incidenza positiva sul patrimonio familiare e senza possibilità di rinvenire un’oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Peraltro, secondo la Corte d’appello di Roma, la banca, operatore qualificato, non poteva ragionevolmente confondere un’obbligazione societaria in crisi con un debito funzionale ai bisogni familiari, integrandosi così il presupposto soggettivo dell’art. 170 c.c.
Il dato economico e la funzione economica reale, dunque assumono rilievo decisivo: in linea con l’impostazione ricavabile dalla pronuncia Corte di cassazione n. 344/2025, infatti, l’assenza di utili esclude il collegamento, anche indiretto, tra attività d’impresa e bisogni della famiglia (del resto, risultava provato che i redditi familiari derivassero esclusivamente da diversa attività professionale e da trattamento pensionistico, con totale autonomia rispetto alla società garantita, in perdita).
Il presente articolo è stato redatto dall’avv. Valerio Crescenzi.