Skip to content
Home » Articoli » Il piano genitoriale

Il piano genitoriale

La riforma Cartabia del processo persone, minorenni, famiglie, prevede che al ricorso introduttivo sia allegato il piano genitoriale: che cosa è e come predisporlo

 Il nuovo art. 473-bis.12 c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia che ha rivoluzionatoi procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, prevede all’ultimo comma che “Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.”

Stesso obbligo, in vigore dal 1 marzo 2023, grava anche sul convenuto in sede di costituzione in giudizio ai sensi del successivo art. 473-bis.16 che fa espresso rinvio all’art. 47-3bis.12 cpc.

La legge non ha previsto espressamente una sanzione (come invece nel caso di mancata produzione della documentazione economica ex art. 473-bis.18 c.p.c.) per la parte che abbia omesso di inserire o di allegare il piano genitoriale. In ogni caso, non è irragionevole ritenere che tale inadempienza, ancorché non costituisca causa di nullità del ricorso ovvero della memoria di costituzione, sia comunque valutabile ai fini della condanna alle spese della parte che non ha agito nel rispetto del dovere di leale collaborazione se non addirittura al risarcimento del danno ex articoli rispettivamente 92 e 96 cpc.. E’ inoltre ragionevole ritenere che sia un elemento valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.: difatti non depone per un’attenta genitorialità.

Ma che deve intendersi per piano genitoriale?

Chiarificatrice in tal senso è la Relazione Illustrativa alla legge delega n. 206/2021 che all’art. 1, comma 23, lett. f) ha previsto l’introduzione di tale piano genitoriale.

Si legge infatti nella relazione che il piano genitoriale “consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali, che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all’interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del minore, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate”.

In altri termini, il piano genitoriale mira ad offrire al giudice una fotografia delle abitudini di vita del minore perché il giudicante possa adottare un provvedimento che sia “cucito” sul e per quel minore al fine di preservarne, quanto più possibile, l’interesse ad una continuità con il proprio vissuto ante vicenda giudiziale e quindi ad una stabilità anche emotiva e affettiva.

In tale previsione è facile cogliere un riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, con riferimento all’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), ha ribadito in molteplici arresti (molti dei quali, come si dirà, di condanna all’Italia) che la tutela del diritto del minore ad una relazione significativa con il genitore impone
l’adozione di misure, non già stereotipate, ma concrete ed efficaci in base alle evidenze del singolo caso concreto (ex multis, Piazzi c. Italia, sent. 02/11/2010; Lombardo c. Italia, sent. 29.01.2013; Bondavalli c. Italia, sent. 17/11/2015; Strumia c. Italia, sent. 23.06.2016; Improta c. Italia, sent. 04.05.2017; Santilli c. Italia, sent. 17.12.2013; Giorgioni c. Italia, sent. 15.09.2016; Endrizzi c. Italia, sent. 23.03.2017; Luzi c. Italia, sent. 5.12.2019; A.V. c. Italia, sent. 10.12.2020; R.B. e M. c. Italia, sent. 22.04.2021; A.T. c. Italia, sent. 24.06.2021; T.M. c. Italia, sent. 7.10.2021; Imeri c. Italia, sent. 28.4.2022. https://www.giustiziainsieme.it/it/minori-e-famiglia/2030-area-persona-relazioni-familiari-e-minorenni-la-riforma-cartabia-risponde-alle-necessita-di-tutela-effettiva-di-maria-giovanna-ruo

Come redigere il piano genitoriale?

E’ evidente che, quanto più conflittuale è il rapporto tra i genitori del minore, tanto più ragionevole e lungimirante sarà redigere un piano genitoriale c.d. altamente strutturato ovvero molto analitico dei diversi aspetti della visita del minore che sarà opportuno disciplinare in giudizio.

Già da tempo la psicologia ha elaborato dei modelli di piani genitoriali ancorché nell’ambito del percorso di coordinazione genitoriale disposto dal giudice della famiglia.

In ogni caso possono essere un buon punto di partenza per comprendere gli aspetti cui focalizzarsi anche ora all’alba dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia.

A tale riguardo si rinvia al modello pubblicato dal Tribunale di Civitavecchia: http://www.tribunaledicivitavecchia.it/docs/pagine/famiglia/2020/PIANO%20GENITORIALE%20ALTAMENTE%20STRUTTURATO.pdf

Quale dunque la rilevanza dei piani genitoriali nella decisione del giudice?

La nuova riforma ha previsto espressamente che il giudice, in sede di adozione di provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’articolo 473- bis.22 c. 1, oltre ad indicare le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro, “può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 473-bis.39” (art. 473-bis.50 cpc). Tale articolo attua i principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 23, lettere g) e r), l. n. 206/2021 alla quale sembra opportuno fare riferimento anche ai fini interpretativi dell’art. 473-bis. 50 cit.: “prevedere che nell’adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell’affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell’istruzione, dell’educazione e dell’assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all’interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l’accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 709-ter del codice di procedura civile”.

Se pertanto la Riforma ha previsto che il giudice, nel formulare la propria proposta di piano genitoriale, deve tener conto di quelli allegati dalle parti, pur potendosene discostare in ragione degli ampi poteri officiosi di cui dispone nel preminente interesse del minore; dall’altro ha esplicitato che la violazione del piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dai genitori, costituisce autonomo comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 473-bis.39 c.p.c. ai sensi del quale: “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che  arrechino  pregiudizio  al  minore  od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio  della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o  inosservanza  successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro  a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.

Cosa deve fare l’avvocato per redigere e inserire o allegare il piano genitoriale?

Il difensore dovrà raccogliere dal Cliente tutte le informazioni sulla vita attuale e comunque recente del figlio minorenne: scuola, frequentazioni di parenti e amici, sport, centri religiosi, attività extrascolastiche, ludiche o formative, rapporti con nonni e zii e anche con persone che se ne prendono cura attualmente o nel recente passato; dovrà quindi prospettare al giudice soluzioni per la prossima vita futura dello stesso con proposte dettagliate e sensate; avrà anche cura di indicare chi si provvede ad eventuali accompagnamenti e prelievi del minore anche alle attività extracurriculari  e a richiedere, se del caso e la vita da separati ne evidenzi la necessità, se emergono nuovi problemi di accudimento per motivi lavorativi o altro richiedendo che siano previste persone che possano occuparsene (nonni ad es.) anche a pagamento (baby sitter).

Certamente il piano genitoriale dovrà contenere indicazioni per il percorso formativo, con riferimento alle capacità, aspirazioni e anche in base alle inclinazioni naturali ai sensi dell’art. 315 bis c.c.. Dovrà riportare notizie di salute del ragazzo, compresi eventuali tendenze alimentari problematiche (certamente DSA ma anche inclinazioni alla disappetenza o all’ipernutrizione) indicando possibilmente anche il nome del pediatra ed esigenze sanitarie particolari (oculistiche, ortodontiche); le scelte religiose fino a quel momento effettuate e quelle che il genitore ritiene sia opportuno coltivare nel futuro. Sarà opportuno prevedere per il futuro come dovranno svolgersi le comunicazioni tra il genitore che in quel periodo non è con il figlio individuando modalità o orari; indicare il mezzo di comunicazione con il figlio e tra genitori. Richiedere, se del caso, l’individuazione di un esperto che possa sostenere il minore nel periodo separativo e post separativo. Ciò ovviamente oltre alle modalità di frequentazione del minore nei periodi scolastici e di vacanza, indicando anche le modalità di prelievo e riconsegna, con ciascuno dei nonché con i parenti di ciascun ramo genitoriale, tenendo presente il dettato del primo comma dell’art. 337 ter c.c.. Il tutto indicando anche le modalità con le quali potranno essere, sempre nell’interesse del minore, previste modifiche a quanto esposto in ragione delle tappe evolutive del figlio, per quanto prevedibili.

Indicare quali siano le informazioni da condividere con l’altro genitore e quali ciascun genitore è tenuto invece ad assumere autonomamente (ad es. quelle sull’andamento scolastico, tanto più che con i registri elettronici ciascun genitore ha accesso in tempo reale alle informazioni necessarie.

Insomma una particolareggiata fotografia del recente passato, nella prospettiva di un’organizzazione del futuro nell’interesse preminente del minore e tenendo presente la nuova situazione di genitori non conviventi che costituisce la realtà di quel nucleo familiare.

Questo articolo è stato redato dell’avvocato Federica Mazzeo