Skip to content
Home » Articoli » Il giudice territorialmente competente

Il giudice territorialmente competente

La Riforma Cartabia, di cui alla l. alla l. 206/2021 e al d.lgs. 149/2022, ha inteso operare una semplificazione ed unificazione delle norme relative alla determinazione del giudice competente nei procedimenti in materia di famiglia, individuati dall’art. 473 bis. c.p.c.

Per quel che concerne la competenza funzionale, ha modificato, con le norme già entrate in vigore il 22.06.2022, il riparto di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario di cui all’art. 38 disp. att. cod. proc. civ. eliminando il criterio della prevenzione, in attesa che entri in vigore il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie davanti al quale si concentreranno tutte le competenze in materia. Conseguentemente oggi, nei procedimenti indicati nella norma, anche se il Tribunale ordinario viene adito successivamente al Tribunale per i minorenni, sarà competente il primo: il giudice minorile potrà assumere i provvedimenti di urgenza che spiegheranno la loro efficacia fino a che il giudice ordinario provvederà alla loro conferma, modifica, revoca.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, il legislatore della riforma ha optato per una tendenziale reductio ad unum individuando un criterio  prevalente inderogabile, ai sensi degli artt. 28 e 70 c.p.c.

Il criterio generale, qualora siano coinvolti minori, è quello fondato sulla “residenza abituale del minore”

Nella valutazione del foro competente, diventa cardine la “residenza abituale del minore”. Ciò è stabilito dal nuovo articolo 473-bis,11 (rubricato “Competenza per territorio”), in base al quale “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale”. La residenza abituale, ovviamente, prescinde dal formale dato anagrafico e mira a valorizzare la concreta vicinitas del minore al giudice che dovrà decidere del suo caso; in linea di massima, infatti, occorrerà prendere in considerazione il luogo in cui effettivamente il minore risiede e non quello in cui il minore ha la residenza anagrafica, nei casi in cui i due dati non collimino. La residenza abituale del minore, in particolare, coincide con il luogo in cui lo stesso ha il centro della propria vita.

Tuttavia, con il fine di evitare che uno spostamento del minore (non autorizzato da entrambi i genitori) possa influenzare la scelta del giudice a cui rivolgersi, il legislatore si è preoccupato di aggiungere che “Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento”. In altri termini, se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno contro la volontà di un genitore, non assume alcuna rilevanza in ordine alla competenza del giudice. Di converso, per impedire che l’attuato spostamento della dimora del minore possa incidere sulla competenza, il genitore contrario al trasferimento dovrà attivarsi e introdurre il giudizio prima che sia trascorso un anno, oppure, per contrastare la competenza del luogo del trasferimento, produrre in giudizio documenti da cui si rilevi il suo dissenso rispetto allo spostamento.

Peraltro, alle medesime conclusioni dovrebbe giungersi qualora nella controversia vi siano figli maggiorenni portatori di un grave handicap, posto che, ai sensi dell’articolo 473-bis.9, “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili”.

In ogni caso, poi, la norma sopra esaminata va letta in combinato disposto con l’art. 473-bis.47 e con l’articolo 473-bis.51, i quali disciplinano rispettivamente la competenza nei procedimenti a domanda non congiunta e nei procedimenti a domanda congiunta.

Giudice territorialmente competente nei procedimenti a domanda non congiunta…

L’art. 473-bis.47 specifica quale sia il giudice territorialmente competente nelle controversie -a domanda non congiunta- di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili e per l’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per tutti i procedimenti di modifica.

Tale disposizione conferma innanzitutto, per le ipotesi in cui vi siano minori coinvolti, la competenza del giudice del luogo in cui ha la residenza abituale il minore -rinviando all’art.473-bis.11-. e prosegue elencando, per i casi in cui invece non siano presenti figli minori, criteri di competenza tra loro alternativi ed escludenti: “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica”.

Pertanto, nelle controversie in cui non vi siano figli minorenni, occorrerà fare riferimento al luogo di residenza del convenuto, a quello di residenza dell’attore -nel caso in cui il convenuto sia irreperibile o risieda all’estero- o, infine, ci si potrà rivolgere a qualunque tribunale della Repubblica.

…e nei procedimenti su domanda congiunta

L’articolo 473-bis.51, invece, disciplina la competenza territoriale nei procedimenti sopra indicati che siano iniziati su domanda congiunta delle parti. Ebbene, in base a tale norma “la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte”. Nelle ipotesi di domanda congiunta, quindi, le parti avranno la facoltà di scegliere il foro competente sulla base della residenza o del domicilio di ciascuna di loro.

Giudice territorialmente competente per l’attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento del minore

Si è già detto che i procedimenti di modifica rientrano, in relazione alla disciplina della competenza territoriale, nell’alveo degli artt. 473-bis.47 e 473-bis.51. Per quanto invece riguarda l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento dei minori, il legislatore della riforma ha previsto una norma ad hoc, in cui si distingue tra domande introdotte nel corso del procedimento e domande proposte quando non pende un procedimento. Ai sensi dei primi due commi dell’articolo 473-bis.38, “Per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma”. Anche i procedimenti ex art 473-bis.39 (il quale ricalca sostanzialmente il contenuto dell’articolo 709 ter c.p.c.), sono da ritenersi assoggettati alla medesima disciplina, quanto meno per la stretta connessione sussistente tra tale disposizione e quella relativa all’attuazione del provvedimento inerente all’affidamento del minore. 

La Riforma del processo di famiglia costringe anche un cambiamento del modo di lavorare degli avvocati e di collaborare con i clienti, iniziando con il mandato, la preistruttoria e le decadenze. Per saperne di più, leggete il nostro articolo nel seguente link: https://www.ruopiazzoni.com/it/2023/02/15/mandato-preistruttoria/

Questo articolo è stato redato dell’avvocato Valerio Crescenzi